ll liquidatore al termine della liquidazione o il curatore fallimentare a seguito della chiusura del fallimento devono depositare presso il Registro delle Imprese i libri sociali che la società  ha obbligatoriamente tenuto.

(Le Società di persone devono conservare i libri sociali presso una persona nominata dalla maggioranza dei soci (art. 2312 c.c.) per dieci anni.)

Dopo l’invio della pratica telematica di cancellazione, i libri dovranno essere materialmente depositati presso gli uffici della Camera di Commercio.
Nel quadro note della pratica telematica dovranno essere elencati i libri che si intende depositare.
In alternativa, è possibile incaricare un terzo soggetto, che tuttavia dovrà essere munito di apposita delega del liquidatore in firma autentica (delega + copia documento di identità).

  • I libri tenuti in formato cartaceo devono essere presentati unitamente al Modello di deposito dei libri sociali, regolarmente compilato e sottoscritto dal liquidatore, allegando copia del documento di identità in corso di validità
  • I libri dovranno essere consegnati nell’ordine indicato nella distinta e necessariamente contenuti in scatole con l’indicazione dell’impresa (denominazione/ragione sociale, sede, numero REA, codice fiscale).
  • Le pagine bianche dovranno essere previamente annullate.
  • I libri tenuti con modalità telematica devono essere salvati su dischetto o chiavetta usb. Il dischetto o la chiavetta dovranno essere inseriti in una busta rinforzata (formato A4).
  • Qualora i libri sociali siano stati smarriti o rubati, è necessario allegare alla pratica di cancellazione la relativa denuncia di smarrimento/furto effettuata c/o l'Autorità di Polizia. Si avverte che in assenza della suddetta denuncia, qualora il deposito dei libri sociali non venga effettuato nel rispetto della tempistica richiesta dall'Ufficio del Registro delle Imprese (di norma 3 giorni), quest'ultimo provvederà ad evadere la pratica e ad inviare apposita segnalazione alle Autorità competenti.

Deposito dei libri previsti dal Codice Civile (artt. 2214; 2421; 2478 c.c.):

  • libro giornale
  • libro degli inventari
  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies. 

Per informazioni:

Responsabile del procedimento:
- Per le sedi di Parma e Piacenza: Andrea Mazza
- Per la sede di Reggio Emilia: Giovanni Mattioli

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