Soggetti obbligati

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento (vedi "versamento per nuova iscrizione").

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Soggetti esonerati

Le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.

Le società ed altri enti collettivi cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno.

Inoltre:

Le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa.
Le società cooperative poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2544 del Codice Civile cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento.

La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione

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