L'importo dovuto per il 2020 è determinato considerando la riduzione del 50% rispetto al 2014 fissata dall'art. 28, c.1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020, che ha attuato quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 2019/2016. Pertanto le misure fisse, le aliquote  e le modalità di calcolo,  nonché gli importi dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Imprese, di nuovi soggetti nel REA, e/o per l'apertura di nuove unità locali, sono invariati rispetto al 2019.

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio del 2020, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C). 
Le nuove imprese che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese in corso d'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono pagare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua trasmissione con mod. F24.

Ai sensi del D.P.C.M. 27 giugno 2020 (G.U. n. 162 del 29/06/2020) il termine di pagamento di imposte,  contributi e diritto annuale in scadenza il 30 giugno 2020 è prorogato al 20 luglio 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. 

Dal 21 luglio 2020 e fino al 20 agosto 2020 sarà possibile effettuare il versamento con la sola maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione di mod. F24 a saldo zero.

Ai sensi dell'art. 98-bis del D.L. n. 104/2020, come modificato dalla legge di conversione 13/10/2020, n. 126, i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 27 giugno 2020 sopra citato, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono effettuare il versamento entro il 30 ottobre 2020 con la sola maggiorazione dello 0,80%.

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