Cartelle esattoriali

Nei casi di tardivo e omesso versamento è irrogata una sanzione amministrativa mediante iscrizione diretta a ruolo, senza preventiva contestazione. In seguito all'emissione del ruolo, l'Agente della Riscossione notifica una cartella di pagamento nella quale vengono evidenziati, nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”, i seguenti codici tributo:

  • 961 per il diritto annuale;
  • 962 per la sanzione;
  • 992 per gli interessi, calcolati al tasso legale, fino alla data di emissione del ruolo.

A seguire del “dettaglio degli addebiti” sono riportati tutti i recapiti dell’Ufficio a cui rivolgersi per informazioni e/o richiesta di riesame del ruolo in autotutela, nonché le informazioni per presentare ricorso. La cartella deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.

Pagamento di somme iscritte a ruolo

Si precisa che l'art. 31 del d.l. 31/05/2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 30/07/2010, n.122, che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte , con l'utilizzo del modello unificato di pagamento f24 (codice tributo ruol) non e' applicable in caso di iscrizione a ruolo del diritto annuale.

Inoltre con nota n. prot. 19342 del 5/2/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che le disposizioni previste dai commi 618-624 dell'art.3 della legge di stabilita' 2014 NON si applicano ai ruoli emessi per il diritto annuale.

Richiesta riesame della cartella

Il contribuente, dopo i chiarimenti dell'ufficio, e nel caso in cui ritenga comunque illegittima o infondata la cartella, può presentare alla Camera richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di richiesta di sgravio.

La richiesta deve essere presentata tramite l’apposito modulo, scaricabile dal sito, e inviata VIA PEC all’indirizzo indicato sul modulo stesso (cciaa@pec.emilia.camcom.it).
Alla domanda devono essere allegate le prime quattro pagine della cartella di pagamento e documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni.

La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela non interrompe, né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria.

Ricorso

E' possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

Il ricorso, con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 18 D.lgs. 546/92, deve essere notificato alla Camera di Commercio dell’Emilia mediante invio telematico all’indirizzo PEC : cciaa@pec.emilia.camcom.it

Questa pagina ti è stata utile?