Le attività di:

  • pulizia
  • disinfezione
  • disinfestazione
  • derattizzazione
  • sanificazione

sono disciplinate dalla L.25/1/1994 n. 82, che prevede il rispetto di specifici requisiti economico-finanziari, di onorabilità e tecnico-professionali. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di pulizia e disinfezione dal 1/2/2007 non sono soggette al possesso dei requisiti professionali (art. 10, comma 3, D.L. 31/1/2007, n. 7).

L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

Requisiti di onorabilità

In caso di impresa individuale: Devono valere per il titolare o per chi è preposto all'esercizio dell'attività

In caso di società: Devono valere:

  • per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo
  • per il/i socio/i accomandatario/i per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni (l'assenza di protesti viene verificata, altresì, anche relativamente ai soci accomandanti di S.A.S.)
  • per gli amministratori per le società di capitali e le cooperative

In caso di variazione di compagine societaria / cariche sociali va allegato il Dichiarazione sostitutiva antimafia.

Requisiti tecnico-professionali (Solo per le imprese che svolgano attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

Deve essere posseduto da un responsabile tecnico appositamente individuato (clicca per il modulo nomina/variazione) che non può essere un consulente o un professionista esterno uno dei seguenti requisiti:

  • assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente e svolgimento di un periodo di esperienza qualificata nello specifico campo di attività (4° livello), di almeno tre anni
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, attestato di frequenza di un corso professionale tecnico specifico riconosciuto dalla Regione
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività
  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Titoli di studio idonei per le attività di cui alla Legge 122/1992 al D.M. 37/2008 alla Legge 82/1994

NOTA BENE: La classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volumi di affari (art.1, c.2, lettera a), L. 82/94 e art. 33 D.M. 7/7/1997, n. 274) ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle PP.AA. secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria - modulo di iscrizione nelle fasce di classificazione

La modulistica da utilizzare è unicamente quella adottata dalla Regione Emilia Romagna  con Delibera Num. 438 del 26/03/2018

Il modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da allegare alla pratica deve essere codificato utilizzando il codice: C22

L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

Normativa
Informazioni e contatti:

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