L’iscrizione nel Ruolo è:

  • requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
  • necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
  • necessaria per prestare attività di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa autorizzata a tale servizio o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo

Si considerano autoservizi pubblici non di linea il servizio di taxi, il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti è previsto il limite di età di 65 anni.

Per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di veicoli a trazione animale è previsto il limite di età di 70 anni

Il Ruolo si articola in quattro sezioni:

  • conducenti di autovetture
  • conducenti di motocarrozzette
  • conducenti di natanti
  • conducenti di veicoli a trazione animale

L'iscrizione al Ruolo deve essere richiesta presso la Camera di Commercio della provincia in cui si svolge l'attività ed è subordinata all'accertamento dei requisiti personali, morali (assenza di carichi pendenti, assenza di determinate condanne o pene accessorie ecc.) e professionali e al superamento di un esame per l'accertamento dei requisti di idoneità all’esercizio dell’attività.

Successivamente all'iscrizione al Ruolo è necessario chiedere al Comune nel quale si esercita l'attività la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione per l'esercizio del noleggio di autovettura con conducente

  • assolvimento dell'obbligo scolastico in virtù della legislazione vigente in base all'anno di nascita (I titoli di studio stranieri vanno riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo economico o dall'Ente italiano di formazione competente e vanno sempre allegati alla domanda unitamente all'atto di riconoscimento del loro valore legale in Italia);
  • età non superiore ai 65 anni per conducente di autovetture, motocarrozzette e natanti;
  • età non superiore ai 70 anni per conducente di veicoli a trazione animale;
  • per i cittadini extracomunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura.

Il comma 2 del Capo VI della Deliberazione del Consiglio regionale n.2009 del 31.05.1994, per comprovare il requisito di idoneità morale, prevede l'assenza di condanne che comportino: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione nonché l'assenza di carichi pendenti. L'aspirante deve altresì comprovare, a termini di legge, la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso

Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

  1. abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
  2. abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
  3. abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n.75;
  4. risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa

Il requisito della idoneità morale viene altresì meno quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e alle dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa, dai suoi dipendenti, soci o collaboratori familiari.

  • essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada (patente di guida) per l'iscrizione nella sezione autovetture;
  • per l'iscrizione nella sezione conducenti di natanti: patente nautica;
  • possesso del certificato di abilitazione professionale (KB) di cui all'art.116, comma 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, per l'iscrizione nelle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
  • specifico esame sostenuto presso la CCIAA previsto dall'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

La Carta di qualificazione del conducente “ CQC “ , è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida ed è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C,CE, D e DE.

Per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale “CAP” di tipo KB.

Per tali veicoli, infatti, la CQC per il trasporto di persone non solo non è necessaria, ma, al contrario non puo’ sostituire il CAP di tipo KB

  • Per i nati entro il 31/12/1951 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza di quinta elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14° anno di età;
  • Per i nati dall’01/01/1952 al 31/12/1984 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 15° anno di età;
  • Per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al compimento del 15° anno di età;
  • Per i nati dal 01/01/1993 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al terzo anno di scuola superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno di età.
  • I titoli di studio stranieri vanno riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo economico o dall'Ente italiano di formazione competente e vanno sempre allegati alla domanda unitamente all'atto di riconoscimento del loro valore legale in Italia.

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