È il diritto di prendere visione di un determinato documento amministrativo e di ottenerne copia al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti i cittadini, singoli e associati, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi che vantino un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza ed alle informazioni contenute in atti pubblici.
Si può accedere a tutti i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione che abbiamo forma di documento amministrativo e che non siano sottratti all’accesso ai sensi della Legge 241/90 art. 24 e da quanto previsto dal Regolamento Camerale in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Presentazione domanda

L'interessato deve presentare richiesta (formulata su apposita modulistica o su carta intestata del richiedente)  e inoltrarla alla Camera di Commercio; alla richiesta dovrà essere allegata una copia di un documento di identità valido.

La richiesta di accesso può essere presentata anche da una persona diversa dal richiedente purché sia in possesso di delega dell'interessato e copia di documento di identità del delegato e del delegante.

Per accogliere la domanda di accesso sono considerati elementi indispensabili:

  • il nome e cognome del richiedente
  • titolo in base a cui viene presentata la richiesta (es. sig. Mario Rossi in veste di partecipante al concorso X),
  • la motivazione della richiesta,
  • i riferimenti precisi per individuare il documento che si vuole visionare,
  • l'interesse concreto ed attuale alla visione del documento.

Le domande possono essere presentate direttamente all'Ufficio Relazioni Esterne oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@pec.emilia.camcom.it

Costi

La richiesta di copie autentiche di documenti è soggetta al pagamento di imposta di bollo di € 16,00 (1 marca da bollo ogni 4 facciate scritte.)

Tempi e scadenze

Entro 10 gg. dal ricevimento l'ufficio potrà chiedere all'interessato eventuali regolarizzazioni.

Qualora l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta individui eventuali controinteressati (cioè tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dall’esercizio dell’accesso da parte di terzi vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), dovrà dare loro comunicazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso, costoro avranno 10 gg. dal ricevimento della raccomandataper presentare una motivata opposizione alla richiesta d’accesso.

Nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, il procedimento di accesso formale deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (farà fede la data di arrivo della domanda).

La Camera di Commercio potrà rispondere alla richiesta di accesso positivamente, accogliendo l’istanza del cittadino e permettendo l’accesso ai documenti oppure negativamente, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i trenta giorni (in tal caso la richiesta si intende automaticamente respinta)In caso di diniego espresso o tacito all’istanza di accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia Roma

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