La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è uno strumento stragiudiziale ed innovativo che offre agli imprenditori in difficoltà un percorso per la ristrutturazione o il risanamento aziendale quale misura di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.
Il "Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza" (D.Lgs. n. 14/2019) ha confermato la piena operatività dell’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed individuato la Camera di Commercio quale soggetto attuatore.

Chi può accedere

Può accedere alla procedura l'imprenditore commerciale e agricolo, iscritto al Registro delle Imprese, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e qualora risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Con l’istanza l’imprenditore chiede al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un Esperto, terzo ed indipendente, con il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio

Come si accede

L'istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta esclusivamente in via telematica tramite una piattaforma unica nazionale https://composizionenegoziata.camcom.it

All’istanza deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la documentazione prevista dalla norma (art. 17, comma 3, D.Lgs 14/2019) elencata anche nel modulo online per la presentazione dell’istanza sulla piattaforma telematica.

L’accesso all’area riservata della piattaforma avviene tramite strumenti di autenticazione forte: Spid, CNS o CIE e per presentare l’istanza è necessario essere dotati di un dispositivo di firma digitale.

Sulla piattaforma l'imprenditore ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre. La piattaforma contiene:

  • un test pratico, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza, per auto-diagnosticare la situazione in cui si trova l'impresa e l'effettiva perseguibilità del risanamento;
  • una check-list (lista di controllo) per consentire all'imprenditore di redigere un piano di risanamento affidabile. Per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve comunque aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della check list ;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata che recepisce anche le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi.

La procedura

Il Segretario Generale, ricevuta l’istanza di nomina, la comunica entro i successivi due giorni lavorativi alla Commissione, unitamente a una nota sintetica contenente il volume di affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa.

Entro i successivi cinque giorni lavorativi, la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco, secondo criteri che assicurino la rotazione e la trasparenza.
L’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze, entro due giorni dalla ricezione della nomina comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma.

L’esperto convoca l’imprenditore, e, se ritiene che ci siano fondate prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta i possibili interventi, e fissa incontri a cadenza periodica.

Se l’esperto non ritiene che vi siano prospettive di risanamento, lo comunica all’imprenditore e al Segretario Generale della Camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione.

L’incarico dell’esperto si ritiene concluso se decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non individuano una soluzione adeguata al superamento della crisi.
L'incarico può proseguire, per non oltre ulteriori 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente.
Al termine dell’incarico, l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore (oltre che al Giudice che ha eventualmente emesso le misure protettive e cautelari, che ne dichiara cessati gli effetti) e al Segretario Generale per l’archiviazione dell’istanza.

In coerenza con la natura stragiudiziale della composizione negoziata, il percorso, che si apre con l'istanza di nomina dell'esperto, si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l'esperto dà atto dell'attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all'esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l'impresa.

Il deposito della relazione porta all'archiviazione della composizione negoziata.

Vantaggi ed agevolazioni

Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successiva l’imprenditore:

  • può chiedere l’applicazione delle misure protettive del suo patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19 del D. Lgs 14/2019;
  • può dichiarare la sospensione degli obblighi e di alcune cause di scioglimento ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 14/2019;
  • può ottenere le “misure premiali” ( agevolazioni) previste dall’articolo 25 bis del D.Lgs n. 14/2019 quali ad esempio la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari, la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie, la riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza;

Si precisa che in merito agli istituti di cui sopra il Codice della crisi prevede adempimenti pubblicitari obbligatori nel Registro Imprese anche ad istanza di parte e per i quali si rinvia al Codice e al servizio supporto specialistico registro imprese

Costi e modalità di pagamento

L'istanza di composizione negoziata prevede il versamento di un diritto di segreteria, ai sensi dell'art. 17, comma 10, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Il Decreto 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022, ha stabilito che il diritto di segreteria è pari a € 252,00 per singola pratica. È inoltre previsto il pagamento di € 16 come imposta di bollo.

Una volta completato l'iter di compilazione della pratica, e prima dell'invio dell'istanza, il Rappresentante dell'impresa deve procedere al pagamento.

Tramite il comando "Paga e Invia", la piattaforma collega il Rappresentante dell'impresa direttamente al circuito PagoPA dove, previa compilazione dei campi "codice fiscale/PIVA" e "indirizzo E-mail", potrà effettuare il pagamento ed ottenere, se andato a buon fine, l’aggiunta automatica della ricevuta tra gli allegati presenti nella sezione denominata "Documentazione iter e chiusura istanza".

Con il perfezionamento del pagamento e l'invio dell'istanza, la Piattaforma produce una comunicazione PEC automatica verso il Segretario Generale della CCIAA presso la quale l'impresa istante ha la sede legale.

Normativa

Contatti: Ufficio composizione crisi negoziata

E-mail: composizionecrisi.impresa@emilia.camcom.it
Telefono: 0523-386212
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Rosa Passoni
Responsabile ad emanare il provvedimento finale: Dott. Michelangelo Dalla Riva

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