Il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 concernente il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” ha rafforzato il ruolo di presidio della vigilanza nel settore della Metrologia legale degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio poiché, delegando la verifica periodica esclusivamente alle imprese private (Laboratori ed Organismi di verifica), ha consentito di convogliare tutte le risorse umane e strumentali nell’ambito della sola vigilanza .

Obblighi e periodicità:

Le imprese che utilizzano strumenti metrici per funzioni di misura legali ( cioè la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali) hanno l'obbligo di richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura (che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica nonché l'integrità dei sigilli).

Tutti gli strumenti metrici già in uso (ad eccezione delle misure lineari e di quelle in vetro, terracotta e monouso) devono essere sottoposti a verifica periodica nei seguenti casi:

  1. per decorrenza dei termini di validità della verifica precedente ed entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza stessa (Art.4 c.8 Decreto 93/2017); nell' allegato IV al Decreto 93/2017 sono elencati i termini previsti in base alla tipologia di strumento
  2. a seguito ordine di aggiustamento e/o di riparazioni che hanno comportato la rimozione di sigilli di garanzia anche di tipo elettronico ed entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione (Art.4 c.8 Decreto 93/2017).

Per le nuove immissioni in servizio invece la periodicità è calcolata secondo i termini previsti nell' allegato IV al Decreto 93/2017 che decorrono dalla data di messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni della data della marcatura relativa al tipo di omologazione dello strumento stesso (Art.4 c.3 Decreto 93/2017).

Gli utilizzatori degli strumenti hanno inoltre l’obbligo di comunicare alle Camere di Commercio della (vedi fac simile domanda) circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio e fine utilizzo entro 30 giorni (Art.8 c.1a Decreto 93/2017) e, ai sensi dell'Art.8 c.1 b-c-d-e Decreto 93/2017, devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione
  • curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
  • conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta.

Il libretto metrologico, per gli strumenti che non ne sono già provvisti, viene rilasciato senza alcun onere in occasione della prima verifica periodica.

Soggetti abilitati all'esecuzione della verifica periodica

Si ribadisce che la verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va richiesta anche a seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo strumento;

Elenco nazionale degli organismi di verifica

Esito verifica
  • L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde.
  • L’ esito negativo è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso .
Per altri riferimenti normativi e approfondimenti visita il sito dedicato alla Metrologia legale di Unioncamere

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