Di cosa si tratta:

Il Registro Informatico dei protesti è un registro pubblico nel quale sono pubblicati gli Elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali abilitati.

Nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari.
Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione, oppure fino alla cancellazione su istanza di parte.

I soggetti protestati nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, possono presentare ai competenti uffici di sede della Camera di Commercio dell’Emilia le domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti.

La cancellazione può essere chiesta :

  • per avvenuto pagamento della cambiale o del vaglia cambiario entro 12 mesi dalla data di levata del protesto;
  • per avvenuta riabilitazione con decreto del Tribunale o, dal 01/03/2023, anche con atto notarile di riabilitazione nel caso di cambiali pagate dopo i 12 mesi dalla data di levata del protesto o nel caso di protesti relativi ad assegni purché sia trascorso un anno senza subire altri protesti;
  • per illegittima o erronea levata del protesto su assegni o titoli cambiari. In questo caso la domanda può essere presentata dal soggetto protestato, dall’Ufficiale Levatore, dall’Istituto di credito

In casi particolari, i soggetti protestati possono promuovere un ricorso cautelare presso il giudice ordinario ex art. 700 bis del Codice di procedura civile. Qualora il ricorso venga accolto, la Camera di Commercio è chiamata a dare esecuzione alle decisioni del Giudice entro 3 giorni dalla notifica dello stesso.

Dal momento dell'avvenuta cancellazione la legge fa obbligo a chiunque di considerare, a tutti gli effetti, il protesto come mai avvenuto.

Tempi procedimentali:

  • La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione di regolare istanza. Al provvedimento di cancellazione viene data esecuzione entro i cinque giorni successivi .
  • In caso di accoglimento del ricorso cautelare presso il giudice ordinario ex art. 700 bis del Codice di procedura civile, la Camera di Commercio è chiamata a dare esecuzione alle decisioni del Giudice entro 3 giorni dalla notifica dello stesso.

Procedura di richiesta:

Il soggetto protestato, utilizzando l’apposita modulistica può, prima del decorso dei cinque anni, depositare domanda di cancellazione del protesto ovvero del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti secondo le seguenti modalità:

  • direttamente allo sportello previo appuntamento da richiedere all’indirizzo protesti@emilia.camcom.it
  • tramite servizio postale

La presentazione dell’istanza allo sportello può avvenire anche tramite persona diversa dall'interessato purché munita di delega sottoscritta da delegante e delegato unitamente a fotocopia di valido documento di identità di entambi.

Cause di irricevibilità delle istanze di cancellazione protesti:

L'istanza di cancellazione è irricevibile quando:

  • non è compilata in tutte le sue parti;
  • non è firmata dal debitore o sottoscrittore interessato;
  • non è corredata dagli allegati obbligatori previsti;
  • viene presentata per protesti levati al di fuori della circoscrizione di competenza della Camera di Commercio dell’Emilia.
  • quando è priva dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio dell’Emilia, salvo il pagamento allo sportello contestuale al deposito dell’istanza .

Contatti Ufficio protesti
E-mail: protesti@emilia.camcom.it

Telefono:

  • sede di Parma 0521 - 210256
  • sede di Piacenza 0523 386227
  • sede di Reggio Emilia 0522 796505

Responsabile del procedimento:

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