Tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, prevenire e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

E' l'obiettivo di trasparenza che si pone il d.Lgs. 33/2013 successivamente integrato dal d.lgs 97/2016 che ha introdotto ulteriori specifiche rispetto all'accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni.

La principale novità riguarda l'introduzione dell'accesso generalizzato, che amplia la possibilità di accesso agli atti anche per terzi non necessariamente portatori di interessi diretti rispetto al documento stesso.

Accesso civico semplice

L'accesso civico di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e inviata via Pec all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it

Tempistica:
L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito web istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Decreto trasparenza).

Questa nuova tipologia di accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato; l’accesso civico generalizzato si estende, infatti, a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

Deve essere in ogni caso identificato chiaramente l'oggetto della richiesta, e va accertata l'identità del richiedente.

Tempistica:
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato , con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

È responsabilità dell'Ente informare eventuali controinteressati e, chi ritiene compromesso il proprio diritto alla riservatezza, può presentare opposizione motivata.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 104/2010.

Normativa

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