Iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Il MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato in proposito una Nota il 12 marzo 2025, alla luce della quale si forniscono le seguenti indicazioni interpretative ed operative:
Soggetti obbligati sono:
- le imprese costituite in forma societaria (come da disposizione normativa), incluse le società semplici agricole e le società di mutuo soccorso, con l'esclusione delle forme societarie cui non è consentita l’intrapresa di attività commerciali e degli enti giuridici non costituiti in forma societaria, le cui istanze di prima iscrizione pervengono dopo il 1° gennaio 2025;
- le società già costituite a tale data, alla prima istanza di rinnovo o variazione delle cariche sociali.
Decorrenza dell’obbligo:
- a) dall’1/1/2025 per le imprese costituite in forma societaria di cui sopra, le cui istanze di prima iscrizione pervengano al Registro delle imprese a partire da tale data;
- b) per le società già costituite al 1° gennaio 2025, la prima istanza di rinnovo o variazione delle cariche sociali, ivi compreso il liquidatore (come da chiarimento MIMIT).
Sono accettate le istanze di iscrizione presentate da soggetti che vi sono tenuti, in momenti non contemplati nel perimetro dell’obbligo.
Rispetto al termine del 30 giugno 2025 indicato nella circolare del MIMIT del 12 marzo u.s., l'Unione italiana delle Camere di commercio ha segnalato al Ministero l'esigenza a tal proposito della strutturazione di una solida base normativa. Qualora venisse chiarito il quadro normativo di riferimento riguardo al termine e alla sanzionabilità di conseguenti ritardi/omissioni, la Camera di commercio dell’Emilia procederà in tal senso.
Ulteriori precisazioni:
- L'indirizzo di posta elettronica certificata è il domicilio digitale personale dell’amministratore (come da chiarimento MIMIT) e dev’essere attivo, unico e univoco.
- E' valido anche quello assegnato dall’eventuale Ordine di appartenenza.
- Se la PEC della quale viene chiesta l’iscrizione non ha questi requisiti, la pratica viene sospesa, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione; in mancanza, l’iscrizione verrà rifiutata.
- Se l’amministratore riveste questa carica in più società, la PEC può essere la medesima.
- Per la pratica presentata in via autonoma non sono dovuti diritti di segreteria e bolli (pratica esente) e l’iscrizione della PEC per tutti gli amministratori può esser richiesta da uno solo di essi.
Compilazione della pratica
La comunicazione al registro delle imprese avviene mediante compilazione della pratica in DIRE .
Compilazione Ad adempimenti
- selezionare "Organi sociali e persone con cariche/qualifiche" e quindi " Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa" che permette di comunicare la pec delle persone che possedere cariche nell'impresa.
Si precisa che, con la versione rilasciata in data 10/06/2025, è stato eliminato il campo PEC dalla compilazione dell'adempimento "Variazione domicilio/residenza e anagrafica persone", che pertanto dovrà essere selezionato solo nel caso in cui non devono essere variate anche le informazioni relative al domicilio della persona. Il nuovo adempimento non è compilabile per i curatori fallimentari per cui rimane necessaria la compilazione dell'adempimento "Comunicazione PEC (Legge 228/2012 - art. 1, comma 19)";
Compilazione A modelli
- selezionare il modello Int.P e quindi il riq. 2 domicilio/residenza
Con la versione del 10/06/2025, è stata modificata la compilazione del riquadro 2 per poter permettere di compilare il solo campo PEC.
Importi
- Se la pratica contiene la sola comunicazione della PEC, il sistema provvede alla corretta imputazione della esenzione da diritti di segreteria e impostazione di bollo.Qualora che siano stati eventualmente imputati diritti e bolli, l'ufficio provvederà allo storno.
Si precisa che per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori non è possibile utilizzare la procedura Pratica semplice il cui utilizzo è limitato alla comunicazione del domicilio digitale dell'impresa.