Obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori: proroga per le società già esistenti al 1 gennaio 2025
Con circolare del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha differito al 31 dicembre 2025 il termine per la comunicazione al Registro delle Imprese della PEC personale degli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025.
Le società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 sono tenute a comunicare la PEC personale degli amministratori contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese; così come quelle società che devono provvedere al rinnovo degli amministratori o alla nomina dei liquidatori, devono inserire la PEC dei medesimi amministratori o liquidatori, pena il rifiuto della stessa.
Ulteriori precisazioni:
- L'indirizzo di posta elettronica certificata è il domicilio digitale personale dell’amministratore e dev’essere personale, attivo, unico e univoco per ciascun amministratore
- In caso di anomalia, la pratica è sospesa e va regolarizzata entro 30 giorni. In caso contrario, sarà rifiutata.
- È valida anche la PEC assegnata da un Ordine professionale, se l’amministratore vi risulta iscritto.
- Se l’amministratore riveste questa carica in più società, la PEC può essere la medesima.
- Nessun costo è previsto in caso di invio autonomo della comunicazione.
- La pratica può essere inviata anche da un solo amministratore per tutti i soggetti interessati.
Compilazione della pratica
La comunicazione al registro delle imprese avviene mediante compilazione della pratica in DIRE .
Compilazione e adempimenti
- selezionare "Organi sociali e persone con cariche/qualifiche" e quindi " Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa" che permette di comunicare la pec delle persone che possedere cariche nell'impresa.
Si precisa che, con la versione rilasciata in data 10/06/2025, è stato eliminato il campo PEC dalla compilazione dell'adempimento "Variazione domicilio/residenza e anagrafica persone", che pertanto dovrà essere selezionato solo nel caso in cui non devono essere variate anche le informazioni relative al domicilio della persona. Il nuovo adempimento non è compilabile per i curatori fallimentari per cui rimane necessaria la compilazione dell'adempimento "Comunicazione PEC (Legge 228/2012 - art. 1, comma 19)";
Compilazione A modelli
- selezionare il modello Int.P e quindi il riq. 2 domicilio/residenza
Con la versione del 10/06/2025, è stata modificata la compilazione del riquadro 2 per poter permettere di compilare il solo campo PEC.
Importi
- Se la pratica contiene la sola comunicazione della PEC, il sistema provvede alla corretta imputazione della esenzione da diritti di segreteria e impostazione di bollo. Qualora che siano stati eventualmente imputati diritti e bolli, l'ufficio provvederà allo storno.
Si precisa che per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori non è possibile utilizzare la procedura Pratica semplice il cui utilizzo è limitato alla comunicazione del domicilio digitale dell'impresa.