L'obiettivo è tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la loro partecipazione all'attività amministrativa e favorire un controllo sul modo in cui vengono svolte le funzioni istituzionali e impiegate le risorse pubbliche.

Accesso documentale

L' accesso documentale offre ai soggetti interessati la possibilità di visionare quegli atti amministrativi la cui conoscenza è fondamentale per difendere una propria posizione legalmente riconosciuta.

La procedura è disciplinata dagli articoli dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”). Inoltre, dal 01/12/2024 la Camera di Commercio dell'Emilia ha introdotto un proprio regolamento interno per la gestione delle richieste di accesso.

La domanda può essere inoltrata da chiunque dimostri un "interesse diretto, concreto e attuale", cioè un legame con una situazione giuridicamente tutelata e con il documento richiesto. È importante sottolineare che questo tipo di accesso non permette un'indagine generalizzata sull'attività amministrativa.

Accesso civico

Diversamente, se l’obiettivo dell’accesso è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico è necessario presentare una richiesta di accesso civico (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ).

Diversamente, se l'obiettivo dell'accesso è quello di favorire un controllo diffuso sull'operato istituzionale e sull'impiego delle risorse pubbliche, promuovendo al contempo la partecipazione al dibattito pubblico, allora occorre presentare una richiesta di accesso civico . Questa tipologia di accesso è stata introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 , e successivamente modificata dal D.Lgs. 97/2016 .

L'accesso civico si articola in due forme principali:

  • Accesso civico semplice permette a chiunque, senza bisogno di fornire alcuna motivazione, di richiedere a un'amministrazione pubblica documenti, informazioni o dati che avrebbero dovuto essere pubblicati ma non lo sono stati.
  • Accesso civico generalizzato dà a tutti la possibilità di accedere a dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni che non rientrano negli obblighi di pubblicazione. Anche in questo caso non serve motivare la richiesta, ma l'accesso è comunque soggetto a limiti specifici per proteggere interessi rilevanti, come indicato dall'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 33/2013.

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