Servizio di composizione crisi da sovraindebitamento e liquidazione controllata - OCC
La composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 3/2012 la cui disciplina è stata poi integrata ed innovata dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza con il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.
Tale istituto dà la possibilità ai soggetti eccessivamente indebitati, che si trovino in perdurante stato di squilibrio economico e finanziario e non possono utilizzare le procedure concorsuali, di rivolgersi agli Organismi per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) al fine di trovare una soluzione per comporre la crisi.
Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono enti terzi, imparziali, indipendenti, iscritti ad un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014
L'OCC ricevuta la domanda di accesso al servizio, valutato il rispetto formale dei presupposti normativi, nomina un professionista (Gestore della crisi) che, a seguito di esame sostanziale della documentazione prodotta, assisterà il debitore in una delle procedure previste dal D.Lgs 14/2019:il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitato
Tutte le procedure sono di competenza del Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).
Il debitore può quindi rivolgersi esclusivamente ad Organismi operanti nel Circondario del competente Tribunale. Ai fini dell’individuazione del Tribunale competente non rileva il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno precedente al deposito della domanda (art. 28 del Codice).
Si avvisa la gentile clientela che il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento erogato dalla Camera di Commercio dell’Emilia è temporaneamente disponibile solo per istanze che rientrano nella competenza territoriale del Tribunale di Piacenza.
Si avvisa la gentile clientela che il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento erogato dalla Camera di Commercio dell’Emilia è temporaneamente disponibile solo per istanze che rientrano nella competenza territoriale del Tribunale di Piacenza.
Il sovraindebitato è il debitore che si trova in uno stato di crisi che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi ovvero in uno stato di insolvenza che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Chi può accedere
- il consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di società di persone , ma, in questo caso, solo per i debiti diverssi da quelli sociali di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata
- il professionista, artista e altri lavoratori autonomi
- l’imprenditore minore, ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 cioè che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. - l’imprenditore agricolo
- le start-up innovative di cui al Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2012/n. 221.
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza
Chi NON può accedere
- imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza
- chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato
- chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode
ll Debitore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, con l’assistenza di un Gestore della Crisi designato dall’Organismo di Composizione delle Crisi e sotto il controllo del competente Tribunale può accedere alle seguenti procedure:
- Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a carattere volontario, alla quale può accedere solo il consumatore e basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene rimessa alla sola valutazione del Tribunale senza quindi essere sottoposta alla votazione dei creditori. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può quindi proporre una ristrutturazione dei debiti che contenga:
- un piano che descriva in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e quindi indichi le risorse necessarie all’adempimento, le fonti di approvvigionamento, la tempistica dei pagamenti, l’indicazione di eventuali garanzie offerte da terzi
- una proposta rivolta ai creditori che preveda il soddisfacimento, anche dilazionato, parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. A norma dell’articolo 67 del Codice “la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.” - Concordato Minore: procedura a carattere volontario, alla quale non può accedere il consumatore, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene sottoposta alla valutazione dei creditori ed alla valutazione del Tribunale. La proposta di Concordato Minore, che assicuri un soddisfacimento non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria, è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale ( concordato minore in continuità) altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (concordato minore liquidatorio). Il debitore che intende accedere al concordato minore deve presentare al competente Tribunale, per il tramite di un OCC, una domanda che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e conseguente formulazione di una proposta che preveda il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi; la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. La proposta di concordato minore, dopo il controllo del Tribunale, è sottoposta ai creditori per il voto: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto.
- Liquidazione Controllata dei Beni: procedura, che può essere disposta dal Giudice non solo su domanda del debitore ma anche dei creditori, finalizzata alla liquidazione del patrimonio del debitore ed alla ripartizione dell’attivo tra i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum. Tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili. Ai sensi dell’art. 282 del Codice, nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto; non è pertanto necessaria una successiva istanza del debitore, in quanto il Tribunale provvede d’ufficio, con decreto. I creditori possono proporre entro trenta giorni reclamo innanzi alla Corte di appello.
ALTRE PROCEDURE - La procedura familiare: I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul Concordato Minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
- L’esdebitazione del debitore incapiente: Forma di esdebitazione alla quale, in via straordinaria e per una sola volta nella vita, la persona fisica meritevole, al di fuori di qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può ricorrere se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC che espone anche gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle.
Contatti:
Per informazioni e modulistica contattare l’ufficio ai seguenti recapiti:
email occ.sovraindebitamento@emilia.camcom.it - tel. 0523 – 386 212/230
Riferimenti normativi
- DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14: Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n. 202: Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.