L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) della Camera di Commercio dell’Emilia è iscritto al n. 70 della sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi del DM n. 202/2014 ed è competente per le istanze che rientrano nella competenza territoriale dei Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono enti terzi, imparziali, indipendenti, iscritti ad un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014

La composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 3/2012 la cui disciplina è stata poi integrata ed innovata dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza con il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche.

Tale istituto dà la possibilità ai soggetti eccessivamente indebitati di rivolgersi agli Organismi per la gestione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) al fine di trovare una soluzione per comporre la crisi.

Il sovraindebitamento è definito dall’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs 14/2019, presupposto oggettivo per il ricorso alla procedura di composizione della crisi, in relazione a stati di difficoltà economico-finanziaria che rendono probabile l’insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono di competenza del Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali cioè il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (di norma residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese.

Ai fini dell’individuazione del Tribunale competente non rileva il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno precedente al deposito della domanda (art. 28 del Codice)

L'OCC della Camera di Commercio dell’Emilia ricevuta la domanda di accesso al servizio, valuta il rispetto formale dei presupposti normativi e nomina un professionista (Gestore della crisi) che, a seguito di esame sostanziale della documentazione prodotta, assisterà il debitore in una delle procedure previste dal D.Lgs 14/2019:il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitato

Si evidenzia che la domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, può essere depositata:

a) in modalità cartacea direttamente presso la segreteria dell’Organismo (previo appuntamento). In tal caso la documentazione a corredo dell’istanza dovrà essere depositata, a cura dell’istante, anche su supporto informatico;

b) in modalità telematica tramite trasmissione a mezzo PEC. In tal caso la sottoscrizione della domanda, nonché degli allegati obbligatori che necessitano di sottoscrizione, è effettuata, a pena di irricevibilità, dal debitore con firma digitale a pena di rifiuto della stessa.

Il sovraindebitato è il debitore che si trova in uno stato di crisi che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi ovvero in uno stato di insolvenza che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Chi può accedere

  • il consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di società di persone , ma, in questo caso, solo per i debiti diverssi da quelli sociali di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata
  • il professionista, artista e altri lavoratori autonomi
  • l’imprenditore minore, ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 cioè che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
    1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
    2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
    3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  • l’imprenditore agricolo
  • le start-up innovative di cui al Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2012/n. 221.
  • ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza

Chi NON può accedere

  • imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza
  • chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato
  • chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
  • chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode

ll Debitore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, con l’assistenza di un Gestore della Crisi designato dall’Organismo di Composizione delle Crisi e sotto il controllo del competente Tribunale può accedere alle seguenti procedure:

  • Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a carattere volontario, alla quale può accedere solo il consumatore e basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene rimessa alla sola valutazione del Tribunale senza quindi essere sottoposta alla votazione dei creditori. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può quindi proporre una ristrutturazione dei debiti che contenga:
    - un piano che descriva in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e quindi indichi le risorse necessarie all’adempimento, le fonti di approvvigionamento, la tempistica dei pagamenti, l’indicazione di eventuali garanzie offerte da terzi
    - una proposta rivolta ai creditori che preveda il soddisfacimento, anche dilazionato, parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. A norma dell’articolo 67 del Codice “la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”
  • Concordato Minore: procedura a carattere volontario, alla quale non può accedere il consumatore, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene sottoposta alla valutazione dei creditori ed alla valutazione del Tribunale. Il soggetto sovraindebitato può formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Se non è prevista la prosecuzione dell'attività il concordato minore può essere proposto ai creditori esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

La proposta di Concordato Minore, che assicuri un soddisfacimento non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria,
è formulata ai creditori:

  • quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale ( concordato minore in continuità)
  • quando è previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei
    creditori (concordato minore liquidatorio).

Il debitore che intende accedere al concordato minore deve presentare al competente Tribunale, per il tramite di un
OCC, una domanda che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e
conseguente formulazione di una proposta che preveda il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso
qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi; la formazione delle classi è obbligatoria per i
creditori titolari di garanzie prestate da terzi. La proposta di concordato minore, dopo il controllo del Tribunale, è
sottoposta ai creditori per il voto: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei
creditori ammessi al voto

  • Liquidazione Controllata dei Beni: procedura, che può essere disposta dal Giudice non solo su domanda del debitore ma anche dei creditori, finalizzata alla liquidazione del patrimonio del debitore ed alla ripartizione dell’attivo tra i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum. Tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili. Ai sensi dell’art. 282 del Codice, nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del Tribunale.
    ALTRE PROCEDURE
  • La procedura familiare: I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul Concordato Minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
  • L’esdebitazione del debitore incapiente: Forma di esdebitazione alla quale, in via straordinaria e per una sola volta nella vita, la persona fisica meritevole, al di fuori di qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può ricorrere se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. · Resta ferma l’esigibilità del debito se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengono utilità ulteriori rispetto a reddito calcolato ai sensi dell’art. 283, comma 2 del D. Lgs. 14/2019

Contatti:

email occ.sovraindebitamento@emilia.camcom.it - tel. 0523 – 386 212/230

Riferimenti normativi

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