I Magazzini Generali sono infrastrutture adibite alla custodia ed alla conservazione delle merci e delle derrate depositate. Nel territorio della Camera dell’Emilia sono presenti numerose strutture, al cui interno vengono depositate e stagionate in grande parte partite di formaggio Parmigiano-Reggiano, prodotto dai caseifici locali nonché altri formaggi a pasta dura ed altre merci.

Ai depositanti, che ne facciano esplicita richiesta, vengono rilasciati dai Magazzini generali speciali titoli di commercio denominati "fedi di deposito" (relativi alla titolarità della merce) e "nota di pegno" (relativa a un diritto di garanzia sulle merci depositate). Tali documenti consentono la circolazione delle merci senza trasferimento materiale delle stesse e costituiscono titoli di credito commerciale.
In questi ultimi anni gli Istituti di credito hanno spinto gli operatori ad utilizzare sempre di più le strutture dei Magazzini Generali per il deposito delle partite di formaggio e altre merci, proprio per la possibilità di utilizzare tali titoli di credito (warrant).

L'impresa che intende iniziare l'attività di Magazzino Generale, è tenuta a trasmettere al Registro delle imprese la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) tramite la procedura della Comunicazione Unica (ComUnica).

Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza, effettuando ispezioni ai magazzini presenti sul territorio provinciale, verificandone i depositi ed esaminandone i libri, i registri, gli atti e i documenti relativi all'attività.

L'impresa che intende iniziare l'attività di Magazzino Generale, è tenuta a trasmettere al Registro delle imprese la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) tramite la procedura della Comunicazione Unica (ComUnica).

La SCIA deve essere redatta secondo i criteri precisati della Circolare n. 3684/C del 22/12/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico In particolare si ricorda che:

  • la prima parte, relativa all'anagrafica del legale rappresentante della società, deve essere compilata in ogni ipotesi di presentazione della SCIA. E' solo il caso di segnalare che la modulistica fa riferimento al legale rappresentante, dovendosi però intendere anche il titolare dell'impresa individuale, nell'ipotesi, non esclusa dalla norma, ma invero piuttosto inusitata. Le dichiarazioni del legale rappresentante, sono rese a norma degli artt. 46, pro se, e 47, comma 2, per gli eventuali altri soggetti coinvolti, del DPR 445/00, con le relative responsabilità (anche penali) dettate dall'art. 76 del ridetto DPR e dall'art. 19, comma 6, della legge 241/90, vertendosi in materia di SCIA. Trattandosi di attività soggetta a regolamentazione, a norma degli artt. 76, 85 e 86 del codice antimafia, in sede di inizio attività, dovrà essere acclusa alla modulistica, la autocertificazione della dichiarazione dell'insussistenza delle cause ostative previste dal decreto legislativo 159/2011, per i soggetti e secondo le modalità ivi contemplate.

· l'avvio dell'attività prevede l'enunciazione dei requisiti previsti esplicitamente dalla disciplina di settore. Si richiama in particolare la necessità delle indicazioni relative al regolamento interno ed alle planimetrie, che dovranno essere allegate a pena di irricevibilità in formato PDF/A o avanzato, che garantisca l’immodificabilità dei file.

  • il progetto delle opere da compiere, munito del "visto" della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, Servizio area affluenti Po - (ex Magistrato del Po);
  • la planimetria dei locali adibiti a Magazzino Generale, con una perizia "vistata" dalla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, Servizio area affluenti Po - (ex Magistrato del Po), per i locali già costruiti;
  • il piano finanziario (il capitale che sarà destinato all'acquisto dei terreni, alla costruzione dei fabbricati, degli impianti meccanici, dei raccordi ferroviari, ecc. per l'esercizio dell'attività del Magazzino Generale), con l'indicazione delle persone o Enti che forniscono i capitali necessari;
  • la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il Magazzino è destinato sia per le merci nazionali o nazionalizzate che per le merci estere e le indicazioni precise e particolareggiate di tutti i locali che saranno destinati al Magazzino;
  • il Regolamento, redatto avanti a Notaio, contenente l'indicazione degli obblighi che la società, la persona o corpo morale che intende esercitare il Magazzino assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla loro conservazione, alle avarie e ai cali che vi si possano verificare.
  • Quanto al deposito cauzionale (sezione A.7 della SCIA) si precisa che resta in vigore l'obbligo del versamento della cauzione a favore dei creditori, dei terzi e dell'erario. Il MIMIT ha predispoto l'algoritmo per la misurazione e la definizione, in base ad indicatori oggettivamente valutabili, del quantum della cauzione. Con la definizione dell'algoritmo, anche i magazzini in esercizio sono chiamati all'adeguamento della cauzione ai valori previsti dal DPR 9 luglio 2010, n. 137. Gli stessi criteri vanno applicati anche ai magazzini di nuova costituzione. Per la determinazione della cauzione fare riferimento alle Circolari Ministeriali nn. 3693/C del 20/09/2016, 40503 del 6/2/2017 e 47668 del 10/2/2017;
  • Copia del certificato di agibilità;
  • Copia della licenza sanitaria;
  • Copia del certificato prevenzione incendi;

La SCIA deve essere trasmessa con Comunicazione Unica (COMUNICA) al Registro Imprese e al SUAP competente per territorio; l'impresa inizia l'attività il giorno stesso della presentazione della SCIA.

Ogni modifica all’attività di Magazzino Generale è soggetta a SCIA da presentarsi secondo i medesimi criteri sopra esposti per l’inizio di attività.

Si precisa comunque che la modulistica predisposta dal MISE propone tre sostanziali tipologie di modifiche: soggettive, oggettive e minimali.

  • Delle prime fanno parte le modifiche dell'impresa che hanno rilevanza sull'attività, quali le operazioni straordinarie (fusione scissione e trasformazione), quelle relative alla denominazione, al capitale sociale. A seconda del tipo di modifica, la modulistica indica i relativi adempimenti connessi.
  • Tra le modifiche oggettive rientrano quelle relative alla consistenza immobiliare del magazzino, sia per la parte coperta che scoperta. A tali modifiche conseguono necessariamente gli adempimenti relativi alla cartografia (planimetria e visto della perizia) come espressamente richiesto dalla norma.
  • Riguardo alle modifiche minimali, cambio dell'indirizzo si è in presenza di mera comunicazione, necessaria al SUAP a garantire la perfetta adesione delle risultanze documentali alla realtà, anche e soprattutto ai fini dell'implementazione del fascicolo elettronico dell'impresa.

In ogni caso le variazioni devono essere comunicate con lo stesso mezzo suindicato (SCIA inviata a mezzo di Comunicazione Unica) allegando la documentazione di interesse.

La comunicazione di cessazione d'attività segue le medesime regole procedurali viste sopra e da essa dipende, nel rispetto della disciplina di legge, la liberazione della cauzione versata per l’inizio dell’attività.

Sul punto si precisa che la liberazione della cauzione, pronunziata dal Ministero, destinatario della cauzione, deve essere preceduta dalla pubblicazione sul sito camerale della richiesta per almeno quaranta giorni, onde consentire ai creditori il diritto d'opposizione. Trascorsi i 40 giorni, la CCIAA notizierà il MIMIT della mancata opposizione e questo procederà alla liberazione.

Ad ogni segnalazione consegue la pubblicazione sul sito del MIMIT. Del tutto sarà prodotto al SUAP competente per territorio duplicato informatico, ai fini della implementazione del fascicolo di impresa del singolo magazzino

La Camera di Commercio esercita funzioni di vigilanza effettuando ispezioni presso i Magazzini Generali presenti sul territorio provinciale; verifica il buono stato di conservazione delle merci, esamina i registri di entrata/uscita delle merci, i tariffari applicati per il deposito delle merci, la validità della cauzione, le fedi di deposito e le note di pegno (ove presenti) ed ogni altro documento relativo all'attività (per esempio le polizze assicurative stipulate a tutela delle merci, dei depositanti e dei locali adibiti a Magazzino Generale).

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