In occasione dell'iscrizione al Registro delle Imprese o nel periodo di versamento del diritto annuale, vengono spesso spediti alle imprese dei bollettini di pagamento ingannevoli, con diciture che possono indurre il ricevente a far credere di essere stati inviati dalla Camera di Commercio.

Ciò accade anche a chi ha depositato marchi o brevetti, con la ricezione di comunicazioni inerenti pagamenti per registrazioni dei propri marchi o brevetti in determinati registri.

Si tratta di iniziative commerciali private per l'adesione volontaria a siti internet e banche dati private, nelle quali vengono usati termini come "Camera di Commercio" o "Registro Imprese" o "imprese", termini legati nella percezione comune al pagamento di un importo dovuto per legge.

Tali iniziative NON riguardano nessun adempimento della Camera di Commercio, il loro pagamento NON è obbligatorio E NON SOSTITUISCONO in alcun modo il pagamento del diritto camerale dovuto per legge.
Si evidenzia, inoltre, che in caso siano stati effettuati pagamenti su tali bollettini/avvisi, la Camera di commercio non può in alcun modo essere chiamata in causa per richieste di rimborso in quanto  - si ribadisce- non è l'ente destinatario del versamento effettuato

Inoltre vengono segnalati casi di telefonate e/o contatti sospetti, attraverso i quali, utilizzando denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera di Commercio, sono state proposte:

  • azioni di sostegno per il pagamento di bollette alle aziende in difficoltà (ad esempio con richiesta di trasmissione via fax delle ultime bollette pagate per energia, gas, ecc.);
  • servizi quali iscrizioni ad elenchi e/o di consulenza (ad esempio con richieste di denaro per l'assegnazione di fondi europei da parte di non meglio identificati studi di consulenza comunitaria);
  • richieste di informazioni anche riservate (es. coordinate bancarie);
  • telefonate che annunciano falsi rimborsi al diritto annuale versato sulla base di un non meglio precisato "incarico della Camera di Commercio";
  • proposte di vendita di pubblicazioni: gli studi, le ricerche, i prezzari, le raccolte degli usi non sono oggetto di offerte telefoniche o di contatti diretti in azienda ma sono eventualmente scaricabili dal nostro sito internet o in distribuzione presso i nostri uffici.

Si ricorda che la Camera di Commercio, nel caso debba provvedere a rimborsare somme o diritti erroneamente versati, chiede i dati necessari per l’accreditamento esclusivamente per iscritto, di norma via pec. Le comunicazioni, inoltre, contengono tutte le informazioni di contatto dell’ufficio camerale che sta inviando la richiesta.

A tal proposito si consiglia di non fornire dati per telefono (esistenza di unità locali oltre la sede legale, numero di dipendenti, fatturato, coordinate bancarie....).

Le uniche indagini periodicamente svolte dal Sistema camerale riguardano il sistema informativo Excelsior per le quali le aziende coinvolte ricevono apposito avviso nella casella di posta elettronica certificata, con le opportune indicazioni in merito alle rilevazioni. Precisiamo che, anche in caso di tali indagini, NON vengono richiesti dati relativi a coordinate bancarie, fornitori, clienti o altri dati riservati dell'azienda.

La Camera di Commercio invita coloro che dovessero ricevere queste comunicazioni a non fornire alcun tipo di informazione, a rivolgersi sempre all'ente camerale di riferimento (per le imprese di Parma, Piacenza e Reggio Emilia info@emilia.camcom.it ), alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia, PRIMA di effettuare versamenti, per verificare se si tratta di reali adempimenti obbligatori per legge o di offerte commerciali.

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi.

Pertanto è possibile esercitare questo diritto, nel termine sopra indicato:

  1. utilizzando il modulo tipo di recesso proposto dal legislatore, oppure
  2. presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto

E' consigliabile inviare la lettera tramite raccomandata a/r, per poterne dimostrare l'invio e la ricezione.

Nel sito www.normattiva.it è possibile consultare il Codice del Consumo: tra gli allegati, e precisamente all'allegato 1, è disponibile il modulo B "Modulo di recesso tipo"

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha messo a disposizione un modulo online per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta.
Per maggiori informazioni sul servizio: www.agcm.it

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha considerato queste iniziative come pubblicità ingannevole in quanto chi le organizza non è in alcun modo collegato alle Camere di Commercio e svolge attività di pubblicazione e vendita di riviste e fogli informativi per fini di lucro.

Inoltre, la stessa Autorità ha messo a disposizione delle imprese un utile Vademecum dal titolo "IO NON CI CASCO! Bollettini e moduli ingannevoli", il numero verde 800 166 661 e il sito www.agcm.it per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta

I titolari di marchi e brevetti che ricevono richieste di pagamento per la pubblicazione in banche dati, il rinnovo o l'estensione internazionale, dei loro titoli di proprietà industriale, sono invitati a verificare l'autenticità della fonte, perché potrebbe trattarsi di servizi ingannevoli o inesistenti.

Numerosi sono, infatti, i casi segnalati in tale ambito

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di segnalazioni pervenute alla Camera di Commercio. Si sottolinea l'importanza di verificare preventivamente e attentamente le clausole contrattuali proposte o di ricercare sul web informazioni circa la società che ha emesso il bollettino per verificare eventuali altre segnalazioni:

  • ARTIGIANI OGGI (Imperanet Srl)
  • CASELLARIO IMPRESE
  • CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE
  • DAXIT di Giovanni A. Demartis
  • ELENCHIMPRESE.IT (Imperanet Srl)
  • ELENCO NAZIONALE IMPRESE - U.N.I. ufficio nazionale imprese
  • FATTORE CARMINE1
  • GuidaImpresa.org - Guida Impresa srl semplificata
  • IMPRENDO ITALIA Srls
  • ITALIA RETE SRL semplificata
  • KUADRA Srl
  • LM BUSINESS DATA SL (Valencia)
  • OMEGA Srls
  • PORTALE IMPRESA Srl
  • R.A.C. - Registro Aziende Commerciali Italia srls
  • R.A.C. NAZIONALE SRLS
  • REGISTRO TELEMATICO IMPRESE
  • REPERTORIO DIGITALE IMPRESE
  • RETE TELEMATICA DEL COMMERCIO SRLS
  • SERVIMPRESA SRL
  • SERVIZI IMPRESE DI CARAVELLO DOMENICO
  • SERVIZI IMPRESE DI PALMA ROBERTO
  • SOFTEASY Srl
  • VETRINAIMPRESA
  • Wotra kft
  • ST IMPRESE
  • Dinamiq srls pc interlink

Alcuni imprenditori iscritti alla Camera di Commercio hanno segnalato di aver ricevuto richieste di pagamento tramite bollettino/bonifico di importi da versare a beneficiari sedicenti "incaricati all'incasso per gli iscritti alla C.C.I.A.A di (provincia). In caso di dubbi, consigliamo alle imprese di rivolgersi alla propria associazione di categoria, al proprio professionista di fiducia ovvero alla Camera di commercio territorialmente competente  per avere conferma se trattasi o meno di un adempimento obbligatorio.

Nonostante il bollettino riporti l'indicazione dI un beneficiario quale incaricato all'incasso della Camera di commercio di (provincia), la Camera è assolutamente estranea alla richiesta. Il pagamento richiesto NON riguarda nessun adempimento della Camera di Commercio, NON è obbligatorio E NON SOSTITUISCE in alcun modo il pagamento del diritto camerale dovuto per legge.

L'unico importo che le imprese iscritte alla Camera di Commercio versano annualmente è il diritto annuale tramite modello F24 e la visibilità dell'impresa, una volta iscritta, viene garantita gratuitamente attraverso il portale nazionale www.registroimprese.it

Con riferimento al caso in questione, si segnala il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato n. 30378 del 02/11/2022 che ha dichiarato trattarsi di "pratica commerciale scorretta" e ha sanzionato per € 10.000 il soggetto che ha posto in essere tale pratica.

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