Diritto annuale 2024
Diritto Annuale 2024: importi invariati rispetto al 2023
Per il 2024 il Mimit ha confermato, con circolare Ministeriale n. 0383421 del 20/12/2023, che resta in vigore l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, che ha disposto la riduzione degli importi del 50% rispetto al 2014.
Inoltre, come gia' per il triennio precedente, con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Pertanto le misure fisse, le aliquote e le modalità di calcolo, nonché gli importi dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Imprese, di nuovi soggetti nel REA, e/o per l'apertura di nuove unità locali, sono invariati rispetto al 2023.
ATTENZIONE: A SEGUITO DELL'ACCORPAMENTO, TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE NELLE PROVINCE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA DEVONO INDICARE NEL MODELLO DI PAGAMENTO F24 IL CODICE ENTE "PR"
Per le imprese già iscritte al primo di gennaio del 2024, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C). Le nuove imprese che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese in corso d'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono pagare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua trasmissione con mod. F24.
Differimento dei termini di versamento
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, il termine dei versamenti che scadono il 30 giugno 2024, ovvero il 01 luglio 2024, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, è prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale (nota del Mimit del 16/06/2024).