Per il 2024 il Mimit ha confermato, con circolare Ministeriale n. 0383421 del 20/12/2023, che resta in vigore l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, che ha disposto la riduzione degli importi del 50% rispetto al 2014.

Inoltre, come gia' per il triennio precedente, con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Pertanto le misure fisse, le aliquote  e le modalità di calcolo,  nonché gli importi dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Imprese, di nuovi soggetti nel REA, e/o per l'apertura di nuove unità locali, sono invariati rispetto al 2023.

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio del 2024, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C).  Le nuove imprese che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese in corso d'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono pagare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua trasmissione con mod. F24.




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