Composizione negoziata della crisi di impresa
In questa sezione
- Documenti da allegare all'istanza
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è un istituto disciplinato dal Titolo II del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) che consente di dare attuazione alle misure di supporto alle imprese per contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.
Si tratta di un percorso stragiudiziale volontario attraverso il quale l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Il compenso dell’Esperto è a carico dell’imprenditore e, in mancanza di accordo tra le parti, è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6 CCII.
L’intera procedura di composizione negoziata della crisi (presentazione della domanda, nomina dell’esperto, conduzione delle trattative) è gestita tramite la piattaforma telematica nazionale di composizione della crisi d’impresa composizionenegoziata.camcom.it
Chi è l'esperto
L’Esperto è un professionista che non si sostituisce all'imprenditore (o ai suoi consulenti), ma che affianca il Rappresentante dell’impresa fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell'impresa, facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell'azienda.
L'Esperto è scelto tra gli iscritti in appositi elenchi regionali tenuti dalle Camere di commercio capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’Esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi d’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Consulta l'elenco degli esperti già iscritti cliccando qui.
Per visionare gli incarichi conferiti agli esperti dalla Commissione regionale presso la Camera di Commercio di Bologna accedere al seguente link
Come avviare la procedura
La richiesta di nomina dell’Esperto va presentata attraverso la piattaforma telematica nazionale raggiungibile al seguente link composizionenegoziata.camcom.it
La piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, renderà disponibile un test pratico, per la verifica della perseguibilità del risanamento adeguato anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.
La piattaforma è composta da due aree, una "pubblica" di tipo informativo e l'altra "riservata" alle istanze formali.
L'accesso all'area riservata della piattaforma avviene tramite strumenti di autenticazione: Spid, CNS o CIE. Per presentare l'istanza di nomina dell'esperto è necessario essere dotati di un dispositivo di firma digitale.
L'imprenditore può seguire ogni fase della propria procedura avendo a disposizione le seguenti notifiche automatiche della piattaforma telematica:
- Notifica automatica al Rappresentante Impresa per invio istanza
- Notifica automatica al Rappresentante Impresa per nomina Esperto
- Notifica automatica al Rappresentante Impresa accettazione esperto
- Notifica automatica al Rappresentante Impresa per riapertura istanza
- Notifica automatica al Rappresentante Impresa per relazione finale Esperto
- Notifica automatica al Rappresentante Impresa per inserimento atto liquidazione SG nel caso di impresa sotto soglia
- Notifica automatica al Rappresentante Impresa per inserimento atto liquidazione
- Commissione nel caso di impresa NON sotto soglia
- Notifica automatica al Rappresentante Impresa per chiusura istanza
La piattaforma guida passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal Ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, qualora ne sussistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.
Si raccomanda la massima attenzione nel caricare sulla piattaforma tutti i documenti richiesti e una relazione introduttiva che illustri esaurientemente la situazione economico-finanziaria dell'impresa.
L’istanza ricevuta viene istruita e gestita nei successivi due giorni lavorativi. Se l’istanza è irregolare o incompleta la stessa viene sospesa e con la funzione “Riapri istanza” a disposizione del Segretario Generale, viene data la possibilità all’imprenditore di modificare i documenti inseriti, caricarne di nuovi e re-inviare l’istanza.
Affinché tale operazione sia ritenuta valida è necessario inviare l’istanza entro trenta giorni dalla data di riapertura come previsto dall’art.13 comma 7 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Solo il Rappresentante Impresa può modificare i flag relativi alle Autodichiarazioni e inviare l’istanza. Invece eventuali professionisti invitati dal Rappresentante Impresa hanno la possibilità di modificare la documentazione inserita
Si raccomanda la massima attenzione nel rispetto del termine assegnato e/o nella regolarizzazione dell’istanza in conformità alle note di sospensione inserite in piattaforma dalla Camera di commercio in quanto decorso inutilmente il termine di 30 giorni o qualora la documentazione integrativa non venisse giudicata corrispondente a quella richiesta dalla normativa, l’istanza sarà rifiutata.
In forza dell'art. 18 del D. Lgs14/2019:
"L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
...omissis ...
Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata."
L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive, si apre così una parentesi giurisdizionale, inoltre, fino alla conclusione delle trattative (o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata), la sentenza di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata salvo in ipotesi specifiche.
L'istanza di applicazione delle misure protettive deve essere effettuata sulla piattaforma telematica ponendo la spunta nell'apposito riquadro e compilando il modulo ivi linkato.
L'istanza viene pubblicata sul registro delle imprese d'ufficio unitamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’Esperto, l'imprenditore ha l’obbligo di depositare ricorso presso il Tribunale competente per la conferma delle misure protettive.
Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.
In forza dell'art. 20 del D. Lgs14/2019 l'imprenditore può dichiarare la:
"Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.
Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione."
La dichiarazione di sospensione deve essere effettuata sulla piattaforma telematica ponendo la spunta nell'apposito riquadro e compilando il modulo linkato.
La dichiarazione di sospensione viene pubblicata d'ufficio sul registro delle imprese a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato dalla Commissione.
La sospensione in parola si applica solo per le società di capitali.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
L’importo del diritto di segreteria è pari a € 252,00 per singola istanza, a cui si aggiungono 16,00 euro per l'imposta di bollo telematica, per un totale di euro 268,00.
Una volta completato l'iter di compilazione della pratica, e prima dell'invio dell'istanza, il Rappresentante dell'impresa deve procedere al pagamento.
Tramite il comando "Paga e Invia", la piattaforma collega direttamente al circuito PagoPA dove, previa compilazione dei campi richiesti si potrà effettuare il pagamento ed ottenere l’aggiunta automatica della ricevuta tra gli allegati presenti nella sezione denominata "Documentazione iter e chiusura istanza".
La presentazione dell’istanza è vincolata all'allegazione della ricevuta del pagamento online di cui sopra.
In riferimento al sistema di pagamento PagoPA (SIPA) occorre tener presente che:
- Utilizzando lo strumento di pagamento online delle Camere di Commercio si richiede di compilare i campi come segue:
- SERVIZIO: Composizione Negoziata per la crisi d'impresa
- CAUSALE: Istanza INEG_0000000XXX
- selezionare il dettaglio servizio “Diritti di segreteria” e, nella casella QUANTITÀ, indicare 1
- selezionare anche il dettaglio servizio “Imposta di bollo” e, nella casella QUANTITÀ, indicare 1.
- I «Dati anagrafici del pagante», saranno sempre quelli del soggetto che usufruisce del servizio.
- I centesimi di euro sono divisi da un punto.
- Non sono previsti segnali di errore per cui i campi devono essere compilati con la massima attenzione. I campi "Dettaglio servizio", "Importo" e "Quantità" sono precompilati.
- Il Rappresentante Impresa deve prestare attenzione alla compilazione dei campi “Dati Anagrafici del pagante”, che dovranno riportare il Codice Fiscale dell’impresa che ha presentato l’istanza e una casella e-mail in corso di validità per ricevere la conferma di pagamento, da allegare all’istanza.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, TItolo II, Capo I, come novellato dal D.Lgs. 17/6/2022, n. 83
- Decreto interministeriale 10 marzo 2022 (diritti di segreteria)
- Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 21 marzo 2023 (che aggiorna il Decreto dirigenziale del 28/09/2021)
Per maggiori informazioni sull'istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa contattare l'ufficio all'indirizzo di posta elettronica certificata composizionenegoziata.emilia@pec.it, indicando il proprio numero di telefono, e sarete ricontattati nel più breve tempo possibile.
Contatti: Ufficio composizione crisi negoziata
E-mail: composizionecrisi.impresa@emilia.camcom.it
