Importi 2018: Imprese iscritte nella Sezione Speciale
L'importo dovuto per il 2018 è determinato considerando il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017 con il quale è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016: per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.
Pertanto, a parità di condizioni, l'importo dovuto per il 2018 è lo stesso previsto per il 2017 (cioè l’importo ridotto del 40% rispetto a quello del 2014).
Importi (già ridotti del 40% rispetto al 2014):
Natura giuridica | Sede legale | Unità locale |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese | € 52,80 | € 10,56 ciascuna |
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 60,00 | € 12,00 ciascuna |
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 120,00 | € 24,00 ciascuna |
Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) | € 120,00 | € 24,00 ciascuna |
Imprese con sede principale all’estero (per unità locale e/o sede secondaria) | --- | € 66,00 ciascuna |
Soggetti ISCRITTI SOLO AL REA | € 18,00 | --- |
Unità locali: le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Arrotondamento: le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.
ESEMPIO: sede + unità locale: € 52,80 + € 10,56 = € 63,36 arrotondato a € 63,00.