La mediazione civile e commerciale è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria che consente di risolvere le controversie in modo semplice, veloce ed economico. Disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 e ss.mm.ii.

Il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio dell’Emilia è iscritto al n.89 del Registro Nazionale degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia e gestisce procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e ss. mm. ii. e DM n. 150/2023 vertenti su diritti disponibili che rientrino nella competenza territoriale dei Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

L'elenco dei mediatori è formato da professionisti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, hanno superato specifiche selezioni organizzate dall'Ente camerale per consentire alle parti in lite di avvalersi di mediatori con elevata professionalità.

Gli incontri di mediazione possono svolgersi sia in presenza presso le sedi dell’Organismo in Parma, Piacenza e Reggio Emilia sia con collegamento da remoto.


I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE
La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza e dall'economicità
  • RAPIDITA' : il primo incontro di mediazione si svolge a non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda e la procedura ha una durata di sei mesi, salva proroga, alla scadenza del termine, concordata in forma scritta delle parti prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Nella mediazione demandata dal Giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs 28/2010 il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. La proroga del termine deve risultare da accordo scritto delle parti. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.
  • SEMPLICITA': il procedimento si svolge senza alcuna formalità. La norma richiede solamente che le parti partecipino personalmente agli incontri con l'assistenza di un avvocato;
  • RISERVATEZZA: tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
  • COSTI CERTI: i costi sono certi, predeterminati e più contenuti rispetto alle spese di un contenzioso
  • AGEVOLAZIONI FISCALI: l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro fino al limite di valore di euro 100.000,00
  • CREDITO D'IMPOSTA: la normativa prevede un credito di imposta fino ad euro 600,00 per parte in caso di successo della mediazione


TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Con la mediazione si possono risolvere le controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili.
  • mediazione obbligatoria: nelle materie previste dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 28/2010 e ss. mm. e ii. il tentativo di mediazione è obbligatorio in quanto costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In tali mediazioni la parte deve essere assistita da un avvocato;
  • mediazione demandata dal giudice (D. Lgs. 28/2010 art. 5 quater): Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. In tal senso la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  • mediazione facoltativa: in qualsiasi materia, al di fuori di quelle previste dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, purché attinenti alla sfera del diritto civile e commerciale e aventi ad oggetto diritti disponibili, è possibile esperire il tentativo volontario di mediazione secondo le regole procedurali stabilite dal D.Lgs. 28/2010.
  • mediazione contrattuale quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria.

COME AVVIARE UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

MODULISTICA

REGOLAMENTO, CODICE ETICO

COSTI DELLA MEDIAZIONE

FAQ

MEDIATORI
Link a incarichi attribuiti ai mediatori


SEGNALAZIONE E RECLAMI

Segnalazioni di disservizi e reclami relativi ai servizi di mediazione possono essere presentate scrivendo

Segnalazioni e proposte possono contribuire a migliorare la gestione e l’organizzazione dei servizio di mediazione. L'Ufficio raccoglierà i suggerimenti per garantire un continuo adeguamento alle esigenze dell’utenza e gli eventuali reclami per chiarire i motivi di eventuali situazioni.



CONTATTI

Per informazioni, deposito domande e modulistica contattare la segreteria dell’Organsimo alla seguente e-mail giustizia.alternativa@emilia.camcom.it o recapiti telefonici:

- Parma: 0521/210245

- Piacenza 0523/386227 - 0523/386230

- Reggio Emilia 0521/210245 - 0523/386227 - 0523/386230

PEC: cciaa@pec.emilia.camcom.it

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