Cosa è

La mediazione civile e commerciale è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria che consente di risolvere le controversie in modo semplice, veloce ed economico. Disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 e ss.mm.ii.

Il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio dell’Emilia è iscritto al n.89 del Registro Nazionale degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia e gestisce procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e ss. mm. ii. e DM n. 150/2023 vertenti su diritti disponibili che rientrino nella competenza territoriale dei Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

L'elenco dei mediatori è formato da professionisti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, hanno superato specifiche selezioni organizzate dall'Ente camerale per consentire alle parti in lite di avvalersi di mediatori con elevata professionalità.

Gli incontri di mediazione possono svolgersi in presenza, presso le sedi dell'Organismo di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, oppure da remoto.

I vantaggi della mediazione

La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza e dall'economicità

  • rapidità: Il primo incontro si svolge entro 40 giorni dal deposito della domanda. La procedura ha una durata di sei mesi, salvo proroga concordata per iscritto dalle parti, secondo le modalità previste dalla normativa. Nella mediazione demandata dal Giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs 28/2010, la procedura ha una durata di sei mesi e può essere prorogata, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. Il termine di durata del procedimento non è soggetto a sospensione feriale.
  • semplicità: il procedimento si svolge senza alcuna formalità. La norma richiede solamente che le parti partecipino personalmente agli incontri con l'assistenza di un avvocato;
  • riservatezza: Tutti coloro che partecipano alla procedura sono tenuti alla riservatezza. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere utilizzate in un eventuale successivo giudizio, salvo il consenso della parte da cui provengono.
  • costi certi: I costi della mediazione sono predeterminati e generalmente più contenuti rispetto a quelli di un contenzioso giudiziario.
  • agevolazioni fiscali: L'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro fino al valore di 100.000 euro.
  • credito d'imposta: In caso di successo della mediazione, la normativa prevede un credito d'imposta fino a 600 euro per ciascuna parte.

Tipologie di mediazione civile e commerciale

Con la mediazione si possono risolvere le controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili.

  • mediazione obbligatoria: Nelle materie previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, il tentativo di mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In questi casi, le parti partecipano alla procedura con l'assistenza di un avvocato.
  • mediazione demandata dal giudice: Ai sensi dell'articolo 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010, il giudice può disporre lo svolgimento di un procedimento di mediazione, anche in sede di appello, valutando la natura della causa e le altre circostanze del caso. In questo caso, la mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  • mediazione facoltativa: Al di fuori dei casi in cui la mediazione è obbligatoria, le parti possono scegliere volontariamente di avviare una procedura di mediazione per controversie in materia civile e commerciale che riguardino diritti disponibili, secondo le regole procedurali stabilite dal D.Lgs. 28/2010.
  • mediazione contrattuale La mediazione può essere prevista da un'apposita clausola contrattuale o statutaria.

1. Avvio della mediazione

La procedura di mediazione si avvia con il deposito della domanda di mediazione. È necessario scaricare e compilare il modulo di domanda editabile in PDF, indicando:

  • i dati delle parti coinvolte;
  • l'oggetto della controversia;
  • le ragioni della richiesta;
  • il valore della controversia.

La domanda deve essere sottoscritta e accompagnata dal pagamento delle spese di mediazione previste per il primo incontro.

Il deposito presso il Servizio di conciliazione della Camera di commercio dell'Emilia può avvenire:

  • allo sportello, previo appuntamento;
  • tramite PEC;
  • online, attraverso la piattaforma ConciliaCamera.

Per utilizzare ConciliaCamera è necessaria la registrazione gratuita. L'accesso avviene esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. La domanda presentata online deve essere firmata digitalmente.

2. Designazione del Mediatore

Ricevuta la domanda, la Segreteria dell'Organismo ne verifica la correttezza. Il Responsabile dell'Organismo provvede quindi alla nomina di un mediatore con competenze specifiche nella materia oggetto della controversia. Entro 15 giorni dal deposito regolare della domanda, le parti ricevono la convocazione al primo incontro, con l'indicazione della data, dell'orario e del mediatore incaricato. Il primo incontro si svolge non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda.

3) Gli incontri di mediazione

Gli incontri possono svolgersi in presenza, presso le sedi dell'Organismo di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, oppure a distanza, mediante sistemi di audio-video-conferenza individuati dall'Organismo.

La mediazione prende avvio già dal primo incontro. Il mediatore illustra alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura e favorisce il confronto per raggiungere un eventuale accordo, già nel primo incontro o nei successivi.

Le parti e gli avvocati che le assistono sono chiamati a cooperare in buona fede e lealmente per favorire un confronto effettivo sulle questioni oggetto della controversia.

Rinvio degli incontri

Il primo incontro non è, di norma, rinviabile. L'Organismo può concedere un breve rinvio d'ufficio solo in presenza di motivi eccezionali e documentati. La richiesta può essere presentata:

  • dalla parte istante, solo dopo l'adesione di tutte le parti invitate;
  • dalla parte chiamata, solo dopo il deposito dell'adesione alla procedura.

Per gli incontri successivi al primo, la richiesta di rinvio deve pervenire alla Segreteria almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata.

Partecipazione e delega

Le parti partecipano personalmente alla procedura. Nelle materie per le quali è prevista, la partecipazione avviene con l'assistenza di un avvocato. Solo in presenza di giustificati motivi che impediscono la partecipazione personale è possibile delegare un altro soggetto, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010. La delega deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e deve contenere gli estremi del documento di identità del delegante. Alla delega deve essere allegata copia non autenticata del documento di identità del delegato. L'Organismo mette a disposizione un fac simile di delega/procura sostanziale. Resta comunque esclusiva responsabilità delle parti individuare la forma più idonea della procura.

Gli incontri di mediazione possono tenersi in presenza presso le sedi dell’Organismo in Parma, Piacenza e Reggio Emilia, possono altresì essere organizzati anche a distanza mediante sistemi di audio-video-conferenza individuati dall'Organismo.

La mediazione inizia già nel primo incontro, durante il quale il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione già durante tale incontro o con ulteriori incontri. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

4. Conclusione della mediazione

Il mediatore accompagna le parti nella trattativa e favorisce la ricerca di un accordo. Se viene raggiunta un'intesa, il mediatore redige il verbale di mediazione, al quale viene allegato l'accordo conciliativo. L'accordo può costituire titolo esecutivo.

Quando tutte le parti acconsentono a svolgere l'intero procedimento online:

  • Gli incontri si tengono a distanza tramite le piattaforme dell'Organismo.
  • Tutti gli atti nascono in formato digitale, vengono sottoscritti con firma digitale o FEQ e sono conservati a norma di CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Partecipazione da remoto ed esecuzione mista (Art. 8-ter): Ciascuna parte può richiedere di collegarsi da remoto agli incontri tramite sistemi di videoconferenza. In assenza del consenso di tutti per la modalità 100% telematica, i documenti vengono sottoscritti in formato cartaceo davanti al mediatore.

Come avviare o aderire a una mediazione online: Per accedere ai servizi digitali è necessario possedere un dispositivo di firma digitale o Firma Elettronica Qualificata (FEQ). È possibile procedere attraverso due canali:

  1. Piattaforma ConciliaCamera: la registrazione e l'utilizzo dei servizi online sono completamente gratuiti.
  2. Posta Elettronica Certificata (PEC): inviando la domanda o il modulo di adesione firmati digitalmente all'indirizzo cciaa@pec.emilia.camcom.it
Segnalazioni

Eventuali segnalazioni di disservizi e reclami relativi ai servizi di mediazione possono essere presentate scrivendo all’indirizzo mail giustizia.alternativa@emilia.camcom.it

Segnalazioni e proposte possono contribuire a migliorare la gestione e l’organizzazione dei servizio di mediazione. L'Ufficio raccoglierà i suggerimenti per garantire un continuo adeguamento alle esigenze dell’utenza e gli eventuali reclami per chiarire i motivi di eventuali situazioni.

Contatti:

Per informazioni, deposito domande e modulistica contattare la segreteria dell’Organsimo alla seguente e-mail giustizia.alternativa@emilia.camcom.it o recapiti telefonici:

  • Parma: 0521/210245
  • Piacenza 0523/386227 - 0523/386230
  • Reggio Emilia 0521/210245 - 0523/386227 - 0523/386230

PEC: cciaa@pec.emilia.camcom.it

Questa pagina ti è stata utile?