Con nota prot. 0286980 del 22/12/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi per il 2021, determinati  sulla base  della riduzione del 50 per cento del diritto rispetto all’anno 2014, disposta dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114,  e tenendo conto del Decreto Ministeriale 12/03/2020 che ha autorizzato l’aumento del 20 per cento del diritto annuale, per il triennio 2020-2022, quale finanziamento di progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Pertanto le misure fisse, le aliquote  e le modalità di calcolo,  nonché gli importi dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Imprese, di nuovi soggetti nel REA, e/o per l'apertura di nuove unità locali, sono invariati rispetto al 2020.

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio del 2021, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C). 
Le nuove imprese che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese in corso d'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono pagare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua trasmissione con mod. F24


Ai sensi del D.P.C.M. 28 giugno 2021 (G.U. n. 154 del 30/06/2021) il termine di pagamento di imposte e contributi in scadenza il 30 giugno 2021 è prorogato al 20 luglio 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.

Dal 21 luglio 2021 e fino al 20 agosto 2021 sarà possibile effettuare il versamento con la sola maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione di mod. F24 a saldo zero.

Si comunica che l’art 9-ter del Decreto legge 25/05/2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con modifiche  nella Legge 23/07/2021 n. 106 entrato in vigore dal 25/07/2021 (G.U. n. 176 del 24/07/2021 S.O.) ha previsto la proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono dal 30 giungo al 31 agosto 2021 risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive nonché dell’imposta sul valore aggiunto.

La proroga, indicata nel 15/09/2021, senza alcuna maggiorazione, riguarda tutti i contribuenti che svolgono attività interessate dagli indici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis della Legge 21 giugno 2017 n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto ministeriale di approvazione, a prescindere dalla reale applicazione. Rientrano nella proroga anche i soggetti che: a) esercitano dette attività ma che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA; b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98, convertito con modifiche, in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità); c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190; d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Spirato il termine di versamento indicato, occorrerà, per sanare la propria posizione, avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.


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