Rimborso diritto annuale
L'istanza deve essere predisposta utilizzando l'allegato modulo di rimborso, che deve essere trasmesso via PEC all'indirizzo cciaa@pec.emilia.camcom.it
Le richieste di rimborso di diritti versati e non dovuti, o versati in eccedenza, devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.
Eventuali importi di diritto annuale a credito, per versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, possono essere utilizzati in compensazione, entro il termine ordinario di prescrizione del credito, per il pagamento di qualsiasi imposta/tributo/contributo con Mod. F24.
E’ possibile compensare solo il codice 3850 (DIRITTO), non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (Sanzioni) e con il codice 3851 (Interessi). (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003) E' comunque necessario verificare preliminarmente gli importi con l'ufficio competente.
Normativa di riferimento
- Decreto n. 359 del 11/05/2001 (G.U. 229 del 02/10/2001) Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della L. N. 488/1999, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle c.c.i.a.a.
- LEGGE N. 488 DEL 23/12/1999 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000)
Per informazioni: diritto.annuale@emilia.camcom.it
- UFFICIO DIRITTO ANNUALE sede di PARMA tel. 0521 / 210316
- UFFICIO DIRITTO ANNUALE sede di PIACENZA tel. 0523/ 386231
- UFFICIO DIRITTO ANNUALE sede di REGGIO EMILIA tel. 0522 / 796259