Diritto annuale 2026: importi invariati rispetto al 2025

Per il 2026 il Mimit ha confermato, con circolare Ministeriale n. 9347 del 16/01/2026, che resta in vigore l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, che ha disposto la riduzione degli importi del 50% rispetto al 2014.

Inoltre, come gia' per il triennio precedente, con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17/03/2026, e' stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2026-2028, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Pertanto le misure fisse, le aliquote  e le modalità di calcolo,  nonché gli importi dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Imprese, di nuovi soggetti nel REA, e/o per l'apertura di nuove unità locali, sono invariati rispetto al 2025.

Le nuove imprese che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese in corso d'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono pagare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua trasmissione con mod. F24.

Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2026 entro il 28/04/2026 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2026 per non pagare sanzioni e interessi.

La data scadenza pagamento è MARTEDI' 30 GIUGNO 2026, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 30 luglio per chi ha la scadenza del 30 giugno - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

ATTENZIONE - differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 maggio 2026 n. 89, il termine dei versamenti che scadono il 30 giugno 2026, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, è prorogato al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga, oltre ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. Per tali soggetti è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 20 agosto - con la sola maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale. La maggiorazione va sommata al diritto annuale e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.


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