Cosa devono fare le Imprese artigiane iscritte all'Albo
Denunce di modifica e cancellazione
Secondo l'articolo 4 della Legge regionale 1/2010, le imprese artigiane che sono già iscritte all'Albo devono inviare una Comunicazione Unica (usando i Modelli AA e C18) alla Camera di Commercio, Ufficio Registro Imprese. Hanno 30 giorni di tempo dal momento in cui si verifica un evento per farlo.
Questa comunicazione è necessaria quando ci sono variazioni che riguardano:
- Modifiche ai requisiti artigiani che hanno permesso di essere riconosciuto come artigiano
- Cessazione dell'attività
- Perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'Albo.
Gli effetti costitutivi della modifica e della cancellazione decorrono dalla data di presentazione della COMUNICAZIONE UNICA
Le modifiche e le cessazioni di attività devono essere comunicate entro 30 giorni sia per il Registro delle Imprese, sia per il REA (Repertorio Economico Amministrativo) e sia per l'Albo delle Imprese Artigiane.
Le modifiche, in attesa di indicazioni più precise dalla Commissione regionale per l'Artigianato, sono quelle riferite a :
- L'ingresso o l'uscita di un socio che partecipa attivamente all'attività, a seguito della cessione di quote.
- L'inizio o la fine della partecipazione dei soci.
- L'aggiunta o la cancellazione di collaboratori familiari.
- L'assunzione della gestione dell'impresa, come previsto dall'articolo 5, comma 4 della Legge 443/1985.
- La richiesta di riconoscimento per attività artistiche, tradizionali o di abbigliamento su misura, secondo il DPR 288/2001.
Attenzione: Se un'impresa smette di fare attività artigiana, deve comunicarlo per essere cancellata dall'Albo delle Imprese Artigiane. Questo è obbligatorio solo se l'impresa continua a essere iscritta nel Registro delle Imprese. Se invece un'impresa viene cancellata dal Registro delle Imprese, la cancellazione dal Registro delle Imprese comporta l'automatica cancellazione anche dall'Albo imprese artigiane e dagli elenchi previdenziali ed assistenziali INPS di tutti i soggetti che vi risultavano iscritti.
Ecco un riepilogo degli obblighi di comunicazione verso l'Albo delle imprese artigiane:
- Prima iscrizione, cancellazione e modifiche specifiche per l'Albo: deve essere comunicata la prima iscrizione, la cancellazione (con l'eccezione spiegata prima) e tutte le modifiche che sono importanti solo per l'Albo Artigiani ma la cui iscrizione nel Registro Imprese non è prevista;
- Modifiche al Registro Imprese che influenzano l'Albo: Se viene richiesta una modifica anagrafica al Registro Imprese, normalmente questa ha effetto anche verso l'Albo. Tuttavia, se questa modifica comporta l'acquisizione o la perdita dei requisiti di artigiano, allora si dovrà chiedere specificamente l'iscrizione o la cancellazione all'Albo Artigiani.
- Comunicazioni già presenti nel Registro Imprese: Non è obbligatorio comunicare all'Albo informazioni anagrafiche che sono già iscritte nel Registro Imprese, a meno che queste non significhino l'acquisizione o la perdita dei requisiti di artigiano; in questo caso, come precificato al punto precedente, occorrerà presentare la richiesta di iscrizione o cancellazione all'Albo.
- Comunicazioni volontarie: L'impresa artigiana è sempre libera di comunicare volontariamente qualsiasi informazione anagrafica direttamente all'Albo Artigiani allegando un modello AA alla pratica di Comunicazione Unica per le modifiche al Registro Imprese, oppure inviando una Comunicazione Unica dedicata solo a questo scopo.