A norma dell’Art. 4 della Legge regionale 1/2010, le imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, alla Camera di Commercio, Ufficio Registro Imprese, la Comunicazione Unica, corredata a mezzo delle autocertificazioni ed attestazioni richieste (Modello AA e Modello C18), in ordine a:
1. modificazione dei requisiti artigiani
2. cessazione dell’attività
3. perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.

Gli effetti costitutivi della modifica e della cancellazione decorrono dalla data di presentazione della COMUNICAZIONE UNICA da parte dell’interessato. 

Per le modifiche e le cessazioni permane il termine ordinario dei 30 giorni per la denuncia presso il Registro delle Imprese, il REA e l’Albo delle Imprese Artigiane.

Le modificazioni di cui al punto 1, nelle more dell’emanazione di direttive da parte della Commissione regionale per l’Artigianato, sono quelle riferite a:
- ingresso/recesso di socio partecipante all’attività a seguito di cessioni di quote,
- inizio/fine della partecipazione dei soci,
- inclusione/cancellazione di collaboratori familiari
- assunzione di gestione a norma dell’art. 5, comma 4 della Legge 443/1985
- richiesta riconoscimento attività artistica/tradizionale/abbigliamento su misura di cui al DPR 288/2001

N.B. la denuncia di cessazione dell'attività artigiana, con conseguente cancellazione dall'Albo imprese artigiane, costituisce adempimento obbligatorio solo nel caso in cui l'impresa rimanga iscritta nel Registro delle Imprese; la cancellazione dal Registro delle Imprese comporta invece l'automatica cancellazione anche dall'Albo imprese artigiane e dagli elenchi previdenziali ed assistenziali INPS di tutti i soggetti che vi risultavano iscritti.

In sintesi, si riepilogano gli adempimenti pubblicitari dovuti nei confronti dell’albo delle imprese artigiane:

  1. la prima iscrizione, la cancellazione (con la precisazione di cui sopra) e le modificazioni che riguardano dati rilevanti per l'Albo Artigiani, ma la cui iscrizione nel Registro Imprese non è prevista;
  2. l’impresa artigiana che richiede l’iscrizione di una modifica anagrafica al Registro Imprese, assolve anche ai propri obblighi amministrativi nei confronti dell’Albo, a meno che la modifica stessa non implichi acquisto o perdita dei requisiti artigiani (nel qual caso sorgerà l'obbligo di chiedere, rispettivamente, l'iscrizione o la cancellazione all'Albo Artigiani);
  3. la comunicazione all’Albo di notizie anagrafiche già iscritte nel Registro Imprese non è obbligatoria se non quando implica acquisto o perdita dei requisiti artigiani (per cui, come sopra, sorgerà l'obbligo di presentare all'Albo l'iscrizione o la cancellazione);
  4. fermo restando quanto detto al punto precedente, l’impresa artigiana è comunque libera di comunicare su base volontaria qualsiasi notizia anagrafica direttamente all’Albo Artigiani, allegando un modello AA alla pratica di ComUnica recante modifica Registro Imprese, ovvero ad una pratica di ComUnica appositamente trasmessa.

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