Tutte le imprese che, esercitate in forma individuale o societaria, svolgono una attività artigiana, se in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato) hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo Regionale delle imprese artigiane, tenuto presso la CCIAA (art. 3 Legge Regionale 1/2010).

I requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane dell'Emilia-Romagna sono quelli stabiliti dalla legge-quadro nazionale (legge n. 443/1985). Per tutte le imprese – con la sola eccezione delle SRL pluripersonali – l'iscrizione è obbligatoria: se ricorrono i presupposti ed i requisiti per l'acquisizione della qualifica artigiana, l'impresa non può scegliere di non iscriversi all'Albo. La sussistenza dei requisiti è condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

In ogni caso, l'iscrizione nell'Albo – il cui scopo è di sancire l'acquisizione dello status giuridico di impresa artigiana – si aggiunge e non si sostituisce all'iscrizione nel Registro Imprese. Tutti gli imprenditori artigiani, dunque, individuali o societari, sono contemporaneamente:

  • iscritti nel Registro Imprese, nella sezione o nelle sezioni di competenza;
  • iscritti nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane;
  • annotati nella sezione speciale del Registro Imprese, in quanto artigiani (l'annotazione si sostanzia nell'inserimento, all'interno della posizione anagrafica dell'impresa, degli estremi di iscrizione all'Albo);
  • inseriti, in qualità di titolari di impresa, soci partecipanti al lavoro o collaboratori familiari di imprenditori artigiani, negli elenchi previdenziali dell'INPS.

Iscrizione, modifica e cancellazione

Iscrizione, modifica e cancellazione nell’Albo regionale delle Imprese Artigiane: le formalità di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo regionale delle imprese artigiane si identificano con la procedura di comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui alla Legge n. 40/2007.

A norma dell’Art. 4 della Legge regionale 1/2010, le imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, alla Camera di Commercio, Ufficio Registro Imprese, la Comunicazione Unica, corredata a mezzo delle autocertificazioni ed attestazioni richieste in ordine a:

Gli effetti costitutivi della modifica e della cancellazione decorrono dalla data di presentazione della COMUNICAZIONE UNICA da parte dell’interessato.

Costi

I diritti di segreteria e i bolli richiesti sono rappresentati nella tabella qui riportata
Si precisa che:

  • l’adempimento sconta solo diritti di segreteria e bolli Registro Imprese/Rea quando la pratica artigiana è collegata ad un contestuale invio al Registro.
  • Nei casi in cui la pratica abbia valenza solo ai fini artigiani, sconterà i diritti espressamente indicati nella tabella, esente da bollo (in quanto denuncia e non istanza).
  • Il pagamento dei diritti di segreteria relativi alle pratiche telematiche può avvenire esclusivamente tramite il conto prepagato Telemaco Telepay.
Il ritardo o l’omissione della domanda di iscrizione/modifica/cancellazione comporta una sanzione amministrativa
Contatti:

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