Qualifiche professionali conseguite all'estero

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modifica dalla direttiva 2013/55/UE.

Per qualifica professionale deve intendersi quella certificata da un titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi, da un attestato di competenza o da un’esperienza professionale acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell’attività in questione.

I  cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le seguenti professioni:

  • Acconciatore
  • Agente di affari in mediazioni
  • Agente e rappresentante di commercio
  • Autoriparatore
  • Impianti
  • Spedizioniere
  • Somministrazione alimenti e bevande
  • Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
  • Tintolavanderia
  • Mediatori marittimi
  • Consulente in proprietà industriale
Titoli di studio conseguiti all'estero:

Diverso dal riconoscimento professionale, che abilita direttamente all'esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico. Quest'ultimo consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell'UE.

Questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto comunitario ma ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi.

In particolare, l'equipollenza dei titoli di Studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.

Le autorità competenti ai fini del riconoscimento sono:

  • gli Uffici Scolastici Provinciali per i Titoli di Studio pre–universitari;
  • le Università per le Lauree;
  • il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per i titoli di Dottorato. 

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