In caso di mancato pagamento dell’Ordinanza-Ingiunzione entro 30 giorni dalla notificazione, la Camera di Commercio provvede successivamente alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, mediante trasmissione del ruolo all’esattore entro

5 anni dal giorno di notifica dell'ordinanza ingiunzione

Cosa può fare l'interessato:

Qualora l'interessato ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute o siano dovute solo in parte in quanto è già stato effettuato il pagamento sulla base dell'ordinanza ingiunzione indicata nella cartella, può presentare istanza in carta semplice, accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento, all’U.O. Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio, affinché, nell'esercizio del potere di autotutela, venga disposto lo sgravio amministrativo.
Nel caso in cui, invece, ritenga che esistano i presupposti per avvalersi della tutela giurisdizionale può proporre:

  1. opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., per vizi di regolarità formale della cartella di pagamento, entro 20 giorni dalla data di notifica della stessa, dinanzi al Giudice competente per l’esecuzione indicato nell’art. 480 comma 3 c.p.c. Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione si propone al Giudice dell’esecuzione in presenza dei presupposti e secondo le regole indicate nell’art. 617 c.p.c., comma 2;
  2. opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'articolo 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza, per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, davanti al Giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27 c.p.c., fino a quando l’esecuzione non è iniziata. Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione si propone al Giudice dell’esecuzione.

Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che la sospensione non venga disposta dal Giudice a cui è rivolta l’istanza.

Contatti
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    Responsabile: Giuseppe Matteucci

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