Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede.

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il DM 4 aprile 2023, n. 59: “Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

L’obiettivo generale del sistema è acquisire e monitorare i dati ambientali attraverso un sistema di gestione digitale.

In particolare, il sistema:

  • Modifica il procedimento per l'assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l'emissione dei formulari di identificazione e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
  • Introduce un nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità, in cui i dati dei registri e dei formulari sono salvati e resi accessibili agli organi di controllo.

La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e in funzione delle caratteristiche dei soggetti obbligati. Il 15 dicembre 2024 parte l'iscrizione al RENTRI e dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di Registro di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), da tale data i vecchi modelli non potranno più essere utilizzati.

Per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di commercio.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico (stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it) prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025. Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede.

Per l'iscrizione occorre inserire:

  • le unità locali dove l’operatore svolge l’attività (nel caso di imprese, le unità locali vengono attinte dal Registro Imprese, ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti)
  • le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta). Le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero, ma possono essere integrate o aggiornate dall'operatore.

I dati forniti in sede di iscrizione possono essere aggiornati in qualsiasi momento.

A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi, tramite PagoPA:

  • Diritto di segreteria pari a 10€
  • Contributo annuale diversificato in relazione a:

- Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;

- Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;

- Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al Rentri:

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori e intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al Rentri:

  • Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI:

  • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
  • altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese



Non devono iscriversi al RENTRI:

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Inolte, i soggetti sopra indicati non devono tenere il registro di carico e scarico.
NB: Dal 13 febbraio 2025
devono comunque registrarsi al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di FIR cartaceo (sarà possibile effettuare la vidimazione digitale dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo a partire dal 13/02/2025)

Per maggiori approfondimenti si invita a consultare il sito dedicato www.rentri.gov.it o il sito del MASE

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