Prescrizione
Il termine di prescrizione per la riscossione del diritto annuale è decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c., non rientrando il diritto annuale tra le fattispecie individuate dal codice civile per la prescrizione breve e non prevedendo la normativa specifica un diverso termine di prescrizione.
L’atto di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 54/2005, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell’atto di irrogazione.
Ogni atto della riscossione interrompe la prescrizione.