In caso di omesso o tardato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54“Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell’art. quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27” e del “Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale” approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 11/9/2023, ratificata dal Consiglio camerale con verbale n. 7 del 09/10/2023;

Per omesso pagamento è da intendersi il versamento non effettuato, oppure effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato.

Nel caso di versamento parziale, effettuato entro la scadenza del termine, la sanzione verrà commisurata al diritto non versato. Nel caso di versamento parziale effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione verrà invece commisurata all'intero diritto dovuto.

La Camera di Commercio, in attuazione al Regolamento emesso con Decreto Interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 e alla nota n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Mise nelle predette ipotesi di violazione, applica le rispettive percentuali minime di sanzione e nello specifico:

  • la sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento;
  • la sanzione dal 50% nei casi di omesso versamento.

Alla contestazione si procede tramite iscrizione diretta a ruolo applicando le sanzioni previste. Il ruolo, formato e reso esecutivo, viene consegnato ad Agenzia Entrate-riscossione Spa per la notifica e la riscossione.

Normativa di riferimento

Questa pagina ti è stata utile?