Anche per l'anno 2023 resta in vigore l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, che ha disposto la riduzione degli importi del 50% rispetto al 2014.

Come gia' per il triennio precedente, con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2023 entro il 17/04/2023 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2023 per non pagare sanzioni e interessi.

N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2023 non sposta il termine originario di pagamento, pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2023 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.


Pertanto le misure fisse, le aliquote  e le modalità di calcolo,  nonché gli importi dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Imprese, di nuovi soggetti nel REA, e/o per l'apertura di nuove unità locali, sono invariati rispetto al 2022.

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio del 2023, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C).  Le nuove imprese che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese in corso d'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono pagare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua trasmissione con mod. F24.

Proroga del termine di versamento del diritto annuale 2023 per i soggetti interessati dagli ISA

La scadenza del diritto annuale è stata prorogata come segue:

  • 20 luglio 2023 senza 0,40%
  • 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare in ragione di giorno fino allo 0,40%.

La proroga si applica in favore dei soggetti che:

  1. adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, comma 1, del DL 98/2011, convertito, con midificazioni, dalla L 111/2011, nonchè quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della L 190/2014 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  2. partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115, 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1.

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