Con nota n. 279880 del 22/12/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l’anno 2016, anche per unità locali e/o sedi secondarie, nonché dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del  Decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con la riduzione percentuale dell’importo da versare del 40% disposta dal comma 1 dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n.114.

Il termine di pagamento coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire giovedì 16 giugno 2016 (ovvero per le società di capitali il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda che per le imprese di nuova iscrizione, il diritto va versato al momento dell’iscrizione stessa o, con modello F24, entro 30 giorni dalla stessa.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa nr. 107 del 14/06/2016, informa che slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Di conseguenza anche il versamento del diritto annuale 2016  potrà essere effettuato:
a)entro il 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
b)dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

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