DIRITTO ANNUALE 2017: NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2016

L'importo dovuto per il 2017 deve essere determinato considerando la riduzione del 50% rispetto al 2014 fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, che ha attuato quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Pertanto, le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla Camera di Commercio di Reggio Emilia  per l'anno 2017 restano invariate rispetto al 2016.
La data scadenza pagamento (per le imprese già iscritte al 1/1/2017) è VENERDI' 30 GIUGNO (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio  o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi (scadenza 30 luglio prorogata al 31 luglio perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

Le imprese che, nelle more della registrazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2017, potranno effettuare il conguaglio della quota destinata al finanziamento dei progetti strategici secondo le modalità e  i termini previsti dal decreto stesso, cioè entro il 30 Novembre 2017.


Il DPCM  20 luglio 2017 – pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017, ha modificato il termine entro cui i soggetti titolari di reddito di impresa debbono procedere al versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e precisamente:

> entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
> dal 21 luglio al 20 agosto 2017 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

Tale disposizione si applica, in base a quanto previsto dall’art. 8 – comma 2 – del Decreto ministeriale 359/2001, anche al versamento del diritto annuale, dovuto da tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e/o al REA.
L’importo dell’interesse corrispettivo dello 0,40% ( senza arrotondamento all’unità di Euro) deve essere aggiunto all’importo del diritto annuale (arrotondato all’unità di Euro) calcolato sulla base delle nuove misure individuate dalla legge 114/2014 come riepilogate nella nota MISE n. 359584 del 15/11/2016 e maggiorate del 20% per effetto delle disposizioni di cui al DM 22/5/2017 pubblicato sulla GU 149 del 28/6/2017.

Alla scadenza dei  suddetti termini,  il mancato pagamento del diritto annuale verrà sanzionato secondo quanto previsto dal DM n. 54 del 27.01.2005 e dal conseguente regolamento adottato dall’Ente camerale.
Resta ferma la possibilità per le imprese di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso che consente di ridurre l’importo delle sanzioni purché il versamento (sia del diritto annuale sia delle sanzioni e degli interessi)  venga effettuato entro un anno  dalla scadenza originaria del termine previsto.

Il 30 novembre è il termine stabilito per il versamento dell’integrazione dovuta sul diritto annuale 2017.
Si ricorda che il Decreto 22 maggio 2017 (pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017) ha stabilito la maggiorazione del 20% del diritto annuale 2017 per il finanziamento di progetti strategici, disponendo che  le imprese che hanno già provveduto ad effettuare il versamento, prima del 28/06/2017, senza la suddetta maggiorazione, devono  comunque versare il conguaglio entro il 30 NOVEMBRE 2017, termine di cui all'art. 17, co. 3 lett b) del D.P.R. n. 435/2001.

Con Nota  del 26/09/2017 n. 399466, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riportato i seguenti casi esemplificativi:

A) imprese che hanno già versato, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, senza l'incremento di cui al citato decreto 22 maggio 2017: tali imprese verseranno,  senza alcuna sanzione, il conguaglio dovuto per l'incremento  della misura del diritto annuale per il 2017 entro il 30 novembre 2017

B) imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari: tali imprese  possono regolarizzare la posizione ricorrendo al ravvedimento operoso, cioè effettuando il versamento contestuale del diritto non versato, degli interessi di mora (al tasso legale) e della sanzione ridotta entro un anno dalla scadenza ordinaria (vedi pagina “ravvedimento operoso). In mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2017 (diritto base + incremento).

C) imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che, alla data del 1° dicembre 2017 hanno omesso il versamento della maggiorazione di cui al citato decreto 22 maggio 2017: tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2017  ricorrendo al ravvedimento operoso, cioè effettuando il versamento contestuale della maggiorazione non versata, degli interessi di mora (al tasso legale) e della sanzione ridotta entro un anno dalla scadenza ordinaria (vedi pagina “ravvedimento operoso). In mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, l’omesso versamento della sanzione sarà sanzionato con l’applicazione delle previste sanzioni.

SI INVITA PERTANTO A VERIFICARE L'IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017 GIA' VERSATO  E A PROVVEDERE ALL'INTEGRAZIONE DI QUANTO DOVUTO EFFETTUANDO IL  VERSAMENTO CON MOD. F24. Le imprese che hanno effettuato il pagamento per l’anno 2017 senza il previsto aumento dovranno conguagliare esclusivamente la differenza, senza applicazione di alcuna sanzione,  entro il 30 novembre (ovvero in occasione del secondo acconto delle imposte).

 La possibilità di effettuare il  conguaglio a completamento del diritto annuale complessivamente dovuto per il 2017, non deve comunque essere intesa come proroga dei termini di versamento. Pertanto le imprese che hanno omesso il versamento del diritto annuale 2017 possono regolarizzare la posizione ricorrendo al ravvedimento operoso, cioè effettuando il versamento contestuale del diritto non versato, degli interessi al tasso legale e della sanzione ridotta entro un anno dalla scadenza ordinaria   E' sempre conveniente per l’impresa effettuare il ravvedimento, in quanto evita la successiva irrogazione di una sanzione con cartella esattoriale.

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