L'importo  dovuto per il 2017 viene determinato considerando il Decreto del Ministro dello sviluppo economico firmato in data 22 maggio 2017 con il quale viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016: per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.
Pertanto, a parità di condizioni, l'importo dovuto per il  2017 è lo stesso previsto per il  2016 (cioè l’importo ridotto del 40% rispetto a quello del 2014).

Importi (già ridotti del 40% rispetto al 2014):

Unità locali: le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Arrotondamento: le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.
ESEMPIO: sede + unità locale: € 52,80 + € 10,56 = € 63,36 arrotondato a € 63,00.

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