Anche per l'anno 2019 restano in  vigore l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la riduzione degli importi del 50% rispetto al 2014, nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, che ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici;  pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla Camera di Commercio di Reggio Emilia, nonché gli importi dovuti per l'iscrizione di nuove imprese nel Registro delle Imprese, di nuovi soggetti nel REA, e/o per l'apertura di nuove unità locali,  sono invariati rispetto al 2018.

>> Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C).
>>Le nuove imprese che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese in corso d'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono pagare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua trasmissione con mod. F24


In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019 (GU n. 151 del 29/06/2019), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

La proroga si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2019 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie e  i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2019, con la possibilità  di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

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