IMPORTI VERSATI IN ECCEDENZA
Eventuali importi di diritto annuale a credito, per versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, possono essere utilizzati in compensazione, entro il termine ordinario di prescrizione del credito, per il pagamento di qualsiasi imposta/tributo/contributo con Mod. F24.
E’ possibile compensare solo il codice 3850 (DIRITTO), non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (Sanzioni) e con il codice 3851 (Interessi). (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003) E' comunque necessario verificare preliminarmente gli importi con l'ufficio competente.
In alternativa, e' altresi' possibile presentare istanza di rimborso che deve essere predisposta utilizzando l'allegato modulo di rimborso, che deve essere trasmesso via PEC all'indirizzo cciaa@pec.emilia.camcom.it In
Le richieste di rimborso di diritti versati e non dovuti, o versati in eccedenza, devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.
Normativa di riferimento
- Decreto n. 359 del 11/05/2001 (G.U. 229 del 02/10/2001) Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della L. N. 488/1999, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle c.c.i.a.a.
- LEGGE N. 488 DEL 23/12/1999 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000)
Per informazioni: diritto.annuale@emilia.camcom.it
- UFFICIO DIRITTO ANNUALE sede di PARMA tel. 0521 / 210316
- UFFICIO DIRITTO ANNUALE sede di PIACENZA tel. 0523/ 386231
- UFFICIO DIRITTO ANNUALE sede di REGGIO EMILIA tel. 0522 / 796259