Attività di Facchinaggio e Movimentazione merci
L'attività di facchinaggio svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (art. 2, c. 1 D.M. 221/2003) è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità.
L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali.
Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.
La modulistica da utilizzare è unicamente quella adottata dalla Regione Emilia Romagna con Delibera Num. 438 del 26/03/2018; il modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da allegare alla pratica deve essere codificato utilizzando il codice: C23
La Camera di Commercio ha 60 giorni a disposizione per la verifica dei requisiti e prendere i provvedimenti necessari in caso di riscontri negativi.
Requisiti di onorabilità
In caso di Impresa individuale devono valere per il titolare e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede
In caso di Società devono valere:
- per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo - s.n.c.
- per tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni - s.a.s. - s.a.p.a.
- per gli amministratori per le altre società di capitali e le cooperative
Fasce di classificazione
Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività (link a modulto per la richiesta di iscrizione nelle fasce di classificazione)
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
- inferiore a 2,5 milioni di €
- da 2,5 milioni di € a 10 milioni di €
- superiore a 10 milioni di €
Le imprese attive da meno di tre anni , ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
L'inserimento nella fascia di classificazione avviene sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione, a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dei compensi ricevuti. Non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita l'impresa.
La variazione negativa della fascia di classificazione è comunicata entro 30 giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.
Variazione compagine societaria o cariche sociali
In caso di variazione di compagine societaria / cariche sociali va allegato il modulo Dichiarazione sostitutiva antimafia.
Normativa di riferimento
- Decreto n. 221 del 30/06/2003 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della L. n. 57/2001, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio
- D. lgs. n. 59 del 26/03/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- Accordo 22/02/2018 Conferenza Unificata - approvazione moduli unificati e standardizzati per presentazione SCIA, comunicazioni e istanze ex art. 9 c.2 l. c del D.Lgs. 28/08/97 n. 281
Informazioni e contatti:
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