L’art. 12 della L. 154 del 2016 reca: “L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20 comma 1 lett. a) e c) del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
b)  da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).”

Pertanto ai fini della denuncia dell’attivita’ occorre produrre:
Iscrizione al Registro Ufficiale dei produttori (R.U.O.P.) o Attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze

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