Dal 1 ottobre 2020 tutte le imprese (costituite in forma societaria o individuale, queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), devono aver iscritto nel Registro delle imprese un "domicilio digitale" ovvero (allo stato attuale della tecnologia) un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

Tale obbligo, già introdotto nel 2008 per le società e nel 2012 per le imprese individuali, è stato rafforzato dall'articolo 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con legge 11 settembre 2020 n.120. Si ricorda che la PEC dell'impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 deve essere :

  • attiva;
  • unica: non deve risultare assegnata ad altro soggetto;
  • univoca: non deve essere riferibile ad altri soggetti che non siano l'impresa o la società; ne deriva che non sono legittimamente iscrivibili gli indirizzi Pec di professionisti, studi di consulenza, associazioni di categoria messi a disposizione di uno o più clienti;
  • nella titolarità esclusiva dell'impresa/società che la iscrive; presuppone un contratto di di assegnazione tra il gestore e l'impresa/società

La PEC viene erogata da operatori di mercato accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'elenco degli operatori di PEC è disponibile a questo collegamento

L'iscrizione nel registro delle imprese della PEC è completamente gratuita, non prevede il pagamento di diritti di segreteria, è in esenzione dall'imposta di bollo e si può effettuare con modalità semplificate:

  • se si è in possesso di un dispositivo di firma digitale;
  • tramite i Servizi online "Pratica Semplice"
  • se si è in possesso di SPID, direttamente dalla piattaforma DIRE per la compilazione delle pratiche telematiche, da dove è appunto possibile comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale PEC.

Come previsto dalla circolare MISE n. 3645 del 3 novembre 2011 la casella PEC può essere iscritta nel Registro delle imprese anche su richiesta del professionista incaricato (dottore commercialista iscritto alla sezione A dell'Albo - art. 31 comma 5 quinquies della legge n. 340/2000).

Non è ammesso l'utilizzo di altre forme di delega o procura.

Ciascuna impresa per verificare in autonomia se la propria PEC è esistente ed è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese deve effettuare le seguenti attività:

  1. verificare la propria posizione dal sito www.registroimprese.it effettuando una ricerca con nome impresa e provincia;
  2. verificare se è valorizzato il campo PEC all'esito della ricerca (occorre cliccare sulla dicitura MOSTRA in colore rosso per visualizzare il nome della casella PEC):

a) se è indicato l'indirizzo PEC occorre verificare che la casella sia effettivamente operativa presso il proprio gestore (anche inviando un messaggio di prova e attendendo la ricezione della ricevuta di consegna che attesta il corretto funzionamento della casella);

b) nel caso in cui all'esito della ricerca non compaia il campo PEC occorre attivare la casella presso il gestore e successivamente una procedere
all'iscrizione nel Registro delle imprese.

In caso di inadempimento è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa come determinata dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Il sistema camerale è prossimo al rilascio d'ufficio dei domicili digitali a tutte le imprese e, congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni, qualora ne ricorrano i presupposti: a breve, infatti, le Camere di Commercio territorialmente competenti inizieranno ad attribuire d’ufficio il domicilio digitale (PEC) a tutte le imprese che ancora ne sono sprovviste.

Il domicilio digitale è infatti prerequisito per l'iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non avevano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, avrebbero dovuto regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese.

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio sarà attivato nel cassetto digitale dell’impresa, accessibile dal rappresentante dell’impresa con SPID e CNS, cosi come previsto dalla normativa in vigore.

Tale domicilio digitale però sarà operativo solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non anche per l’invio di comunicazioni da parte dell' impresa: per svolgere quest’ultima attività, l’impresa dovrà comunque attivare una propria casella PEC.

La piena funzionalità del domicilio digitale, vale a dire la possibilità di ricevere ed inviare messaggi sarà infatti consentita alle sole imprese che autonomamente provvederanno ad inviare comunicazione della propria PEC al Registro delle Imprese mediante la predisposizione della pratica con l’applicativo DIRE o utilizzando il servizio Pratica Semplice – Iscrizione PEC.

Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria PEC consultare la pagina di Unioncamere.

Vuoi saperne di più?
Normativa di riferimento

Questa pagina ti è stata utile?