L’ordinanza deve essere pagata una sola volta, o dal legale rappresentante, o dalla società.

La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.

Per le sanzioni relative ad Albo Artigiani e R.E.A. la Camera di Commercio rimborsa sia la sanzione sia le spese del procedimento (dedotto l’aggio introitato dal concessionario di riscossione tributi) presentando domanda sul modulo apposito.

Per le sanzioni relative al Registro Imprese e per quelle emesse da altri organi accertatori (Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, ecc.) dove il versamento sia stato fatto con codice tributo 741T, la Camera di Commercio rimborsa (dedotto l’aggio introitato dal concessionario di riscossione tributi) le spese di notifica di propria competenza (cod. tributo APRT) utilizzando il modulo apposito.

Il rimborso della sanzione (cod. tributo 741T), in quanto introitata dall’Erario (capitolo 2301, capo 8), deve invece essere richiesto all’Agenzia delle Entrate.

L’importo indicato dal verbale di accertamento è definito dalla legge "pagamento in misura ridotta", con funzione di evitare di entrare nel merito della sanzione, pagando una somma comunque modesta rispetto al massimo previsto dalla legge evitando all’Amministrazione di instaurare il procedimento che entra nel complesso esame di merito.

Se quindi il pagamento in misura ridotta non viene effettuato, ed in assenza di eventuali circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, l’importo non è più ridotto, e quindi risulta maggiorato rispetto al verbale.

Le sanzioni R.E.A. invece non prevedono alcuna graduazione, ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta l’importo delle Ordinanze è costituito dalla sanzione nella misura fissa stabilita dalla legge, pari al triplo di quella indicata nel verbale.

No.

L’ordinanza rappresenta l’ultimo atto amministrativo del procedimento sanzionatorio.

Contro l’ordinanza è solo possibile presentare ricorso al Giudice di Pace (o in alcuni casi al Tribunale) entro 30 giorni dalla notifica oppure, entro lo stesso termine, fare istanza di rateizzazione all’Ufficio Sanzioni se ci si trova in comprovate difficoltà economiche.

No.

Il pagamento in misura ridotta quantificato in misura fissa nel verbale estingue infatti la violazione solo se effettuato interamente e nei termini di legge. Qualora ciò non avvenga deve obbligatoriamente essere emessa un’Ordinanza che valuta il merito della violazione ed effettua la vera e propria quantificazione della sanzione (detraendo ovviamente dal totale l’importo pagato in ritardo)

Sì, a condizione di dimostrare di essere in una situazione economica disagiata.

In tal caso è necessario, entro il termine previsto per il pagamento (30 giorni dalla legale conoscenza dell’Ordinanza), presentare istanza sul modulo apposito per ottenere la rateizzazione, allegando copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

L’istanza può essere accolta dalla Camera di Commercio, che in tal caso fornisce le indicazioni sul numero e la scadenza delle rate, oppure rigettata, assegnando un nuovo termine di 30 giorni per il pagamento dell’importo totale.

Perché in caso di rateizzazione alla sanzione si aggiungono gli interessi legali e le spese di incasso delle rate successive alla prima, e quindi più il numero di rate è elevato, più tali spese aggiuntive aumentano.

No.

Il pagamento in misura ridotta dell’importo indicato nel verbale risponde alla stessa funzione che in campo penale hanno ad esempio il patteggiamento o l’oblazione, ossia l’accettazione immediata della responsabilità a fronte dell’applicazione di una sanzione modesta rispetto al massimo applicabile, senza attivare la procedura che entra nel merito della violazione. Se vengono presentati gli scritti difensivi si apre invece la fase di merito (in cui sono valutate anche eventuali aggravanti), e - se le difese non sono accolte - la sanzione è definita in un importo che in ogni caso non è più ridotto.

No.

Il pagamento in misura ridotta costituisce acquiescenza ed ha la precisa funzione di evitare l’esame della violazione nel merito. Qualora il pagamento avvenga, quindi, non viene effettuata la trasmissione del rapporto di cui all’art. 17 della L. 689/1981 all’autorità competente ad emettere le ordinanze, e gli scritti difensivi non sono perciò neppure presi in considerazione.

Poiché la destinazione dei proventi delle sanzioni varia a seconda del tipo di violazione, è necessario contattare la Camera di Commercio che provvederà a fornire copia del fac-simile compilato. In alternativa ci si può recare personalmente presso l’Ufficio Sanzioni, oppure richiedere la copia tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@re.camcom.it  o via fax al numero 0522-015513

No.

Gli scritti difensivi possono essere presentati personalmente dall’interessato senza alcuna necessità di assistenza tecnica, e sono in carta libera. Bisogna però sempre considerare che se gli scritti difensivi sono valutati infondati la sanzione (come in tutti i casi di mancata effettuazione del pagamento in misura ridotta) viene maggiorata rispetto all’importo indicato nel verbale.

No.

Numerose violazioni soggette a sanzione amministrativa hanno natura formale, come ad esempio tutte quelle relative alla tenuta di Registro Imprese ed Albo Artigiani, che tutelano la trasparenza e la conoscibilità da parte dei terzi dei dati delle imprese. In tutti questi casi la violazione sussiste solo per il mancato adempimento della formalità ed il danno non è mai richiesto perché si possa configurare la sanzione e, nei casi in cui si sia concretamente verificato un danno, questo costituisce semmai aggravante.

No.

In materia di sanzioni amministrative l’elemento psicologico non ha in generale rilevanza.

No.

La responsabilità per la sanzione ricade sempre su chi è obbligato dalla legge alla presentazione della pratica; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato. L’incarico può invece essere semmai fonte di responsabilità contrattuale della persona incaricata (da far valere in separata sede per il danno subito dall’inadempimento) per non aver eseguito correttamente il compito assegnatole.

Lo statuto del contribuente (che riguarda la materia tributaria) non è applicabile alle sanzioni amministrative né direttamente, né per analogia (vietata in materia sanzionatoria).

No.

La responsabilità relativa alla corretta etichettatura dei prodotti, ferme restando le eventuali separate responsabilità del fornitore, ricade in ogni caso sul distributore che, in quanto a contatto con il consumatore finale, costituisce l’ultimo e più importante filtro contro la vendita di prodotti senza le caratteristiche di legge. Se in base ai contratti intercorrenti col fornitore si possono riscontrare delle colpe di quest’ultimo nei confronti del distributore sanzionato, dovranno essere fatte valere direttamente in separata sede.

No.

La L. 122/1992 è volta alla tutela della sicurezza stradale e impone che gli interventi sui veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e cose vengano fatti esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico/professionali verificati in sede di iscrizione al Registro Imprese. La non imprenditorialità dell’attività, l’occasionalità o la gratuità delle riparazioni non fanno venire meno la responsabilità. Riguardo all’importo della sanzione, infine, nel caso specifico l’importo del pagamento in misura ridotta del verbale corrisponde praticamente al minimo edittale, e pertanto la riduzione è matematicamente impossibile.


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