L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni.

La stessa ordinanza inviata alla persona obbligata principale è spedita anche all’obbligato in solido (persona giuridica di cui il sanzionato è dipendente o legale rappresentante), se presente; in tali casi il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.

La legge prevede, esclusivamente in caso di documentate condizioni economiche disagiate della persona destinataria dell’Ordinanza, la possibilità di richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento dell'importo residuo (art. 26, L. 689/1981).

Gli importi delle rate mensili (la prima delle quali contiene l’integrale saldo delle spese del procedimento) includono il calcolo degli interessi legali al tasso vigente al momento dell’istanza, nonché delle spese di incasso (attualmente in ragione di € 6,20 per ciascuna rata successiva alla prima).

I termini di pagamento sono perentori, pertanto, nel caso in cui anche per una sola rata il termine per il pagamento non venga rispettato (quindi anche se il pagamento avviene in ritardo rispetto alla scadenza prevista), si perde il beneficio della rateizzazione ed è di conseguenza obbligatorio l'immediato pagamento del residuo importo in un’unica soluzione

Nel caso in cui si perda il diritto al pagamento rateale (ossia a causa del ritardo nei pagamenti o della loro mancanza) sull'importo residuo alla data della prima scadenza non rispettata matureranno le maggiorazioni del 10% per ogni semestre fino al momento della trasmissione all'esattore, come previsto dall'art. 27, comma 6, della L. 689/1981.

Copia delle quietanze attestanti i versamenti dovrà essere inviata all'U.O. Sanzioni Amministrative della C.C.I.A.A. dell’Emilia, anche tramite posta all’indirizzo CAMERA DI COMMERCIO DELL’EMILIA – U.O. Sanzioni Amministrative - via Verdi, 2 – 41212 PARMA

Come richiedere la rateizzazione

Per ottenere la rateizzazione occorre:

  1. Presentare apposita domanda entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza istanza in carta libera (secondo il fac simile scaricabile da questa pagina) all'U.O. Sanzioni Amministrative, allegando copia delle ultime denunce dei redditi ed eventuale documentazione ritenuta utile a dimostrare la difficoltà a pagare la sanzione in un’unica soluzione. Se l’istanza non viene presentata di persona dall’interessato o con firma digitale, deve essere allegata copia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità.
  2. attendere la notifica del provvedimento di autorizzazione alla rateizzazione che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento. Se l’istanza è respinta, l’interessato avrà 30 giorni dalla notifica del rifiuto per pagare la sanzione in unica soluzione.

Il provvedimento viene emesso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza

Importante: in caso di mancato pagamento nei termini anche di una sola rata il debitore dovrà pagare l'intera somma in unica soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato.

Contatti
E-mail: sanzioni@emilia.camcom.it

  • Sede di Parma: 0521-210256-245
  • Sede di Piacenza: 0523-386218-237
  • Sede di Reggio Emilia: 0522-796393-328

    Responsabile: Giuseppe Matteucci

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