L’omissione o il ritardo nella presentazione della pratica telematica di Comunicazione Unica ai fini dell’iscrizione, modificazione dei requisiti artigiani e cancellazione da effettuarsi entro 30 giorni dall’evento nei confronti dell’Albo delle Imprese Artigiane, dà luogo all’applicazione di una sanzione amministrative pecuniarie irrogata in misura ridotta in sede di verbale di accertamento d'infrazione amministrativa come da apposita tabella qui riportata.

EVENTO

IMPORTO SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

Iscrizione

€ 500,00 in quanto, ai sensi dell’art. 16, della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 250,00) ed il terzo del massimo ( € 2.500,00) previsto dall’art.3, c.3, della L. Regionale n. 1/2010 per ogni soggetto obbligato

Modifica dei requisiti artigiani e Cancellazione per cessazione attività/perdita dei requisiti artigiani

€ 333,33 in quanto, ai sensi dell’art. 16, della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 200,00) ed il terzo del massimo ( € 1.000,00) previsto dall’art.4, c.2, della L. Regionale n. 1/2010 per ogni soggetto obbligato

Inoltre deve essere aggiunto all’importo della sanzione la somma ammontante ad € 49,00 a titolo di rimborso spese di procedimento e notifica.


I verbali di accertamento vengono notificati all’indirizzo di posta elettronica (se comunicato al Registro delle Imprese e risulta funzionante) dei destinatari degli stessi, altrimenti tramite Servizio postale con Raccomandata A.G. Ai sensi della L. 689/1981, nonché della normativa sulla riservatezza dei dati personali, sono escluse notifiche o comunicazioni ai soggetti che hanno curato la trasmissione della pratica.telematica risultata tardivamente presentata.

Dal momento della legale conoscenza del verbale (ossia dal ricevimento della notifica o dalla scadenza dei 10 giorni di compiuta giacenza postale), l'obbligato ha 60 giorni per effettuare il pagamento attraverso modello F23 (il cui fac-simile è allegato al verbale) presso gli istituti di credito, gli uffici postali o il concessionario di riscossione tributi.

N.B.: l’art. 5 della L. 689/1981 stabilisce che "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta". Ciò significa che qualora vi siano più persone tenute per legge all’adempimento omesso o ritardato gli importi sopra indicati non si suddividono fra gli obbligati, ma si moltiplicano per il loro numero, rispondendo ciascuno per l’importo previsto.

Il mancato pagamento integrale nel termine di 60 giorni (vale a dire sia il mancato pagamento, sia il pagamento parziale, sia quello integrale effettuato però oltre i 60 giorni) comporta la trasmissione del verbale di accertamento all’Ufficio Sanzioni, che lo esamina unitamente agli eventuali scritti difensivi (se presentati), ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e a conclusione emette un provvedimento:

  • Ordinanza-Ingiunzione, con la quale quantifica la sanzione, se ritiene che l’accertamento sia fondato, che l'interessato ne sia effettivamente responsabile e che il procedimento sanzionatorio si sia svolto in modo corretto;
  • Ordinanza di archiviazione, qualora verifichi che il provvedimento presenta difetti formali essenziali o carenze sostanziali.

Rimborsi:

In caso di duplice pagamento di un verbale di accertamento emesso per infrazioni amministrative relative all’Albo delle Imprese Artigiane, (codice tributo nel mod. F23: “APRT”) il rimborso può essere chiesto con apposito modulo in carta libera direttamente alla Camera di Commercio tramite il modulo presente sul sito istituzionale; dalla cifra versata verranno detratte le spese di incasso introitate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:

E' possibile entro il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza del verbale, presentare all'Ufficio Sanzioni della CCIAA di Reggio Emilia scritti difensivi in carta libera, nonché chiedere di essere sentiti in merito alla contestazione.

Contatti:
Normativa di riferimento

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