Verbali di accertamento di infrazione amministrativa pratiche Registro Imprese non artigiane
Per tutti gli atti od eventi per i quali il Codice Civile o le leggi speciali dispongano la denuncia, la comunicazione o il deposito al Registro delle Imprese o al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), il ritardo o l'omissione dell'adempimento nel termine prescritto da parte delle persone su cui grava l'obbligo, comporta nei confronti di quest’ultimi l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in misura ridotta in sede di verbale di accertamento d'infrazione amministrativa come da apposita tabella di seguito qui riportata .
IMPORTI SANZIONI IN MISURA RIDOTTA REGISTRO IMPRESE
€ 206,00 (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza o in caso di omissione) | per le violazioni commesse da chi riveste funzioni in società o consorzi in quanto, ai sensi dell’art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 103,00) ed il terzo del massimo (€ 1.032,00) previsti, a carico di ogni soggetto obbligato, dall’art. 2630, c. 1 del C.C. come modif. dall’art. 9, c. 5, della L. 180/2011 |
€ 68,66 (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza) | Si applica la riduzione ad un terzo dei suddetti importi in caso di comunicazione tardiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza |
€ 20,00 | per le violazioni commesse da chi non riveste funzioni in società o consorzi (imprenditori individuali, notai, intermediario abilitato, legali rappresentanti di EE.PP. con attività economica, ecc.) in quanto, ai sensi dell’art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 10,00) ed il terzo del massimo ( € 516,00) previsto dall’art. 2194 C.C. per ogni soggetto obbligato |
€ 274,66 (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza o in caso di omissione) | per il mancato o ritardato deposito di bilanci in quanto, ai sensi dell’art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo aumentati di un terzo (minimo € 137,33 – massimo € 1.376,00) previsto, per ogni soggetto obbligato, dall’art. 2630, c.2 del C.C. come modif. dall’art. 9, c. 5, della L. 180/2011 |
€ 91,56 (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza) | In caso di deposito tardivo entro i 30 giorni successivi alla scadenza si applica la riduzione ad un terzo degli importi edittali come sopra calcolati. (la sanzione relativa al deposito dell’elenco soci resta invece quantificata nell’importo di € 206,00/€ 68,66 a seconda dei giorni di ritardo nell’adempimento rispetto alla scadenza) |
Inoltre deve essere aggiunto all’importo della sanzione, come sopra specificato, la somma ammontante ad € 49,00 a titolo di rimborso spese di procedimento e notifica
IMPORTI SANZIONI IN MISURA RIDOTTA R.E.A
€ 10,00 | per ritardo nella comunicazione non superiore a 30 giorni, in quanto, ai sensi dell’art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 30,00) ed il terzo del massimo (€ 30,00). N.B.: trattasi di sanzione stabilita in misura fissa dall’art.1, L. 630/1981(mod. dall’art. 3 del D.L. 357/1987) |
€ 51,33 | per ritardo nella comunicazione superiore a 30 giorni, in quanto, ai sensi dell’art. 16 della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 154,00) ed il terzo del massimo (€ 154,00). N.B.: trattasi di sanzione stabilita in misura fissa dall’art.1, L. 630/1981(mod. dall’art. 3 del D.L. 357/1987) |
€ 10,00 | per denuncia non veritiera in quanto, ai sensi dell’art. 16, della L.689/81, importo più favorevole per il destinatario del verbale di accertamento tra il doppio del minimo (€ 5,00) ed il terzo del massimo ( € 206,00) previsto dall’art. 51 del R.D. 2011/1934 |
Inoltre deve essere aggiunto all’importo della sanzione, come sopra specificato, la somma ammontante ad € 49,00 a titolo di rimborso spese di procedimento e notifica
I verbali di accertamento vengono notificati all’indirizzo di posta elettronica (se comunicato al Registro delle Imprese e risulta funzionante) dei destinatari degli stessi, altrimenti tramite Servizio postale con Raccomandata A.G. Ai sensi della L. 689/1981, nonché della normativa sulla riservatezza dei dati personali, sono escluse notifiche o comunicazioni ai soggetti che hanno curato la trasmissione della pratica.telematica risultata tardivamente presentata.
Dal momento della legale conoscenza del verbale (ossia dal ricevimento della notifica o dalla scadenza dei 10 giorni di compiuta giacenza postale), l'obbligato ha 60 giorni per effettuare il pagamento attraverso modello F23 (il cui fac-simile è allegato al verbale) presso gli istituti di credito, gli uffici postali o il concessionario di riscossione tributi.
N.B.: l’art. 5 della L. 689/1981 stabilisce che "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta". Ciò significa che qualora vi siano più persone tenute per legge all’adempimento omesso o ritardato gli importi sopra indicati non si suddividono fra gli obbligati, ma si moltiplicano per il loro numero, rispondendo ciascuno per l’importo previsto.
Il mancato pagamento integrale nel termine di 60 giorni (vale a dire sia il mancato pagamento, sia il pagamento parziale, sia quello integrale effettuato però oltre i 60 giorni) comporta la trasmissione del verbale di accertamento all’Ufficio Sanzioni, che lo esamina unitamente agli eventuali scritti difensivi (se presentati), ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e a conclusione emette un provvedimento:
- Ordinanza-Ingiunzione, con la quale quantifica la sanzione, se ritiene che l’accertamento sia fondato, che l'interessato ne sia effettivamente responsabile e che il procedimento sanzionatorio si sia svolto in modo corretto;
- Ordinanza di archiviazione, qualora verifichi che il provvedimento presenta difetti formali essenziali o carenze sostanziali.
Rimborsi
In caso di duplice pagamento di un verbale di accertamento, è possibile chiedere il rimborso:
- per i pagamenti con beneficiaria la Camera di Commercio dell’Emilia (identificabili nell’F23 dal codice tributo “APRT”), quali principalmente le sanzioni dell’Albo Imprese Artigiane e quelle del R.E.A., il rimborso può essere chiesto con apposito modulo in carta libera direttamente alla Camera di Commercio tramite il modulo presente sul sito istituzionale; dalla cifra versata verranno detratte le spese di incasso introitate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;
- per i pagamenti con beneficiario l’Erario dello Stato (identificabili nell’F23 di norma dal codice tributo “741T”), ossia essenzialmente tutte le sanzioni diverse da quelle del punto precedente, il rimborso deve essere richiesto direttamente all'Agenzia delle Entrate con modalità da accertare presso tale Ente.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
E' possibile entro il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza del verbale, presentare all'Ufficio Sanzioni della CCIAA di Reggio Emilia scritti difensivi in carta libera, nonché chiedere di essere sentiti in merito alla contestazione.
Contatti:
- Sede di Parma: tel.:0521-210320 – email: sanzioni.registroimprese@emilia.camcom.it - Responsabile Stefania Morpanini
- Sede di Piacenza: tel.:0523-386221 – email: registro.imprese@emilia.camcom.it - Responsabile Stefania Morpanini
- Sede di Reggio Emilia: tel.: 0522-796231- 243 – email: verbali@emilia.camcom.it - Responsabile Fanny Pavarini
Normativa di riferimento:
- LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 - Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese
- Circolare M.S.E. n. 3641/c del 24/03/2011
- L. n. 122 del 30/07/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica
- Regio Decreto 29/1925 - Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del R.D. legge 08/05/1924 n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno (G.U. n. 24 del 30/01/1925)
- Legge n. 689 del 24/11/1981 Modifiche al sistema penale
- Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011
- L. 630/1981 - Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio
- D.M. 09.03.1982 - Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle C.C.I.A.A (G.U. n. 80 del 23/03/1982)
- D.L. 357/1987 - Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio
- D.Lgs n. 127/1991 - Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69
- D.P.R. 581/1995 - Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 C.c.