Accesso documentale L.241/90
dal 01/12/2024
È il diritto di prendere visione di un determinato documento amministrativo e di ottenerne copia al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti i cittadini, singoli e associati, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi che vantino un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza ed alle informazioni contenute in atti pubblici.
Si può accedere a tutti i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione che abbiamo forma di documento amministrativo e che non siano sottratti all’accesso ai sensi della Legge 241/90 art. 24 e da quanto previsto dal Regolamento Camerale in materia di accesso alla documentazione amministrativa.
Presentazione domanda
L'interessato deve presentare richiesta formulata su apposita modulistica o su carta intestata del richiedente. In questo ultimo caso la domanda dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi di seguito indicati:
- (se persona fisica) le generalità del richiedente, complete di codice fiscale, residenza e/o domicilio, luogo e data di nascita,
- (se il richiedente è diverso da una persona fisica) nome, ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA compreso il nome e cognome del soggetto che sottoscrive e specificazione della relativa qualifica;
- un riferimento telefonico ed e-mail o PEC per le comunicazioni relative all’istanza;
- l’indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentano l’individuazione;
- la precisazione delle modalità con le quali si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe, ovvero di richiesta di copia conforme con la specificazione delle modalità con cui si intende ricevere la documentazione;
- la motivazione della richiesta e l’indicazione ed eventuale comprova dell’interesse connesso all’oggetto della stessa;
- la data e la sottoscrizione.
Alla richiesta dovrà essere allegata una copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
La richiesta dovrà essere inoltrarla alla Camera di Commercio in una delle seguenti modalità:
- Invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.emilia.camcom.it
- invio per posta ordinaria con raccomandata A/R, indirizzata all'ufficio che detiene la pratica - se conosciuto - o all'indirizzo della sede competente per territorio ( Sede di Parma: Via Verdi, 2 43121 Parma - Sede di Piacenza: Piazza Cavalli, 35 29121 Piacenza - Sede di Reggio Emilia: Piazza della Vittoria, 3 42121 Reggio Emilia)
- deposito cartaceo presso l'ufficio che detiene la pratica della sede competente per territorio
La richiesta di accesso può essere presentata anche da una persona diversa dal richiedente. In questo caso, il soggetto che agisca quale procuratore dell’interessato dovrà esibire o allegare copia della procura sottoscritta dall’interessato, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento dello stesso. Nel caso di richiesta di accesso presentata tramite un legale, essa deve essere sottoscritta, oltre che dal legale, anche dall’interessato. purché sia in possesso di delega dell'interessato e copia di documento di identità del delegato e del delegante.
Costi
L’esame del documento è gratuito.
Il rilascio di copia semplice è subordinato al pagamento degli importi per diritti di segreteria come di seguito dettagliati e stabiliti dalle Tab. A/B del Decreto MiSE 2/11/2009):
- copia atti da archivio cartaceo € 5,00 + 0,10 per ogni pagina
- copia atti da archivio ottico € 8,00 + 0,50 per ogni pagina
- per il rilascio di copia autentica è prevista la corresponsione dell’imposta di bollo (€16,00 ogni 4 facciate scritte) oltre al diritto di segreteria di € 3,00
Tempi e scadenze
Entro 10 gg. dal ricevimento l'ufficio potrà chiedere all'interessato eventuali regolarizzazioni.
Qualora l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta individui eventuali controinteressati (cioè tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dall’esercizio dell’accesso da parte di terzi vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), dovrà dare loro comunicazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso, costoro avranno 10 gg. dal ricevimento della raccomandataper presentare una motivata opposizione alla richiesta d’accesso.
Nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, il procedimento di accesso formale deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (farà fede la data di arrivo della domanda).
La Camera di Commercio potrà rispondere alla richiesta di accesso positivamente, accogliendo l’istanza del cittadino e permettendo l’accesso ai documenti oppure negativamente, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i trenta giorni (in tal caso la richiesta si intende automaticamente respinta)In caso di diniego espresso o tacito all’istanza di accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia Roma