Documenti obbligatori

Art. 17 D.Lgs. 14/2019

  • Ultimi tre bilanci approvati se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d’imposta nonché una situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori alla presentazione dell’istanza. In caso di mancata approvazione del bilancio, i progetti di bilancio o una situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori alla presentazione dell’istanza.
  • Un progetto di piano di risanamento (documento non obbligatorio per le imprese sottosoglia) redatto secondo le indicazioni contenute nella lista di controllo (check list) di cui all'art. 13 comma 2 del CCII (Sez. II del decreto 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia). In particolare, il piano deve rappresentare: l’ambito organizzativo dell’impresa, la rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente, le strategie di intervento, le proiezioni dei flussi finanziari e il risanamento del debitore.
  • Una relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa (documento non obbligatorio per le imprese sottosoglia) recante:

Þ la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business;

Þ la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;

Þ un piano finanziario per i successivi sei mesi;

Þ le iniziative industriali che si intendono adottare.

  • L’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere. L’elenco deve recare il riferimento circa l’esistenza / non esistenza di diritti reali e personali di garanzia.
  • Una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del dpr. n. 455/2000 sugli eventuali ricorsi pendenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza. Nel caso in cui non ci siano ricorsi pendenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato d’insolvenza la dichiarazione recherà la dicitura “non pendono ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato d’insolvenza” o una dicitura analoga.
  • Una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del dpr. n. 455/2000 con la quale si attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) (domanda accesso a strumento regolazione crisi) , e 74 (concordato minore) o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3 (misure protettive domanda art. 40);
  • Il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 CCII, unico certificato utilizzabile, e quindi non sostituibile con il certificato dei carichi pendenti, ai fini della composizione crisi negoziata di impresa, , oppure una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 455/2000 con la quale si attesta di aver richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime. L’autocertificazione contiene il riferimento alla data della richiesta e, ove possibile, il numero di protocollo o la ricevuta eventualmente rilasciati dall’Ente certificatore competente (Agenzia Entrate e Riscossioni).
  • La situazione debitoria complessiva da richiedersi all’Agenzia Entrate Riscossioni tramite Mod. RD1 e non sostituibile dalla consultazione ed estrazione autonoma dell’imprenditore, oppure una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR. n. 455/2000 che attesta la richiesta delle certificazioni medesime, all’Ente competente, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto. L’autocertificazione contiene il riferimento alla data della richiesta e, ove possibile, il numero di protocollo o la ricevuta eventualmente rilasciati dall’Ente certificatore competente (Agenzia Entrate e Riscossioni).
  • Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi INAIL di cui all’art. 363 CCII. Trattasi di due certificati separati appositamente predisposti per la procedura di composizione negoziata della crisi:

Þ certificato unico ai debiti contributivi rilasciato dall’INPS da richiedersi on line tramite procedura “VeRA - Certificazione dei debiti contributivi”,

Þ certificato unico premi assicurativi rilasciato da INAIL sulla piattaforma on line dell’Ente certificatore.

Nelle more del/dei certificato/i è possibile depositare nelle more del rilascio degli appositi certificati due dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 455/2000 con le quali si attesta di aver richiesto ai rispettivi Enti certificatori competenti le certificazioni medesime, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto. L’autocertificazione contiene il riferimento alla data della richiesta e, ove possibile, il numero di protocollo o la ricevuta eventualmente rilasciati dall’Ente certificatore competente (INPS e INAIL).

  • L’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
  • L’istanza di applicazione delle misure protettive, che può essere presentata anche successivamente all’istanza di richiesta di nomina dell’esperto, con la quale devono essere presentate:

Þ la dichiarazione sull’esistenza o meno di misure esecutive o cautelari eventualmente disposte,

Þ la dichiarazione contenente un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera d) laddove la richiesta di misure protettive non sia contestuale al deposito dell’istanza di nomina di un Esperto;

  • In caso di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento deve essere allegata un dichiarazione che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata non sia applicano nei propri confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice Civile e che non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del Codice Civile. Tale dichiarazione può anche essere depositata successivamente al deposito dell’istanza per la nomina dell’esperto.
  • La ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio competente nonché l’assolvimento dell’imposta di bollo. Tale documentazione è inserita automaticamente dalla piattaforma telematica una volta effettuati i pagamenti on line.

Documenti non obbligatori

  • Test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento.
  • Eventuali altri allegati.

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