Gli assegni protestati non possono essere cancellati prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.
Decorso un anno dalla data di levata, il debitore che ha provveduto al pagamento dell'assegno - compreso spese ed interessi legali - potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto previo ottenimento del decreto di riabilitazione del Tribunale/atto notarile di riabilitazione del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede legale in caso di società

Il rilascio del decreto di riabilitazione pertanto non comporta automaticamente la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta, con apposito modello di istanza in bollo (da € 16,00) di cancellazione per intervenuta riabilitazione, alla Camera di commercio che ha pubblicato il protesto.

Documenti da presentare:

Alla domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto protestato, deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia conforme del decreto di riabilitazione/atto notarile. (la copia conforme all'originale del decreto non è necessaria se lo stesso è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d'ufficio dal Tribunale competente).
  • attestazione di pagamento diritti di segreteria, € 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione, da versare tramite il sistema PAGOPA (allo sportello è ammesso contestuale pagamento tramite POS)

Al termine dell'istruttoria, verrà emesso e comunicato all’interessato un provvedimento di cancellazione o di rigetto della domanda.

Contro il provvedimento di rigetto può essere promosso ricorso al Giudice di pace della provincia di residenza.


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