Se la cambiale è stata pagata dopo 12 mesi dalla data del protesto, l'interessato può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico Protesti previo ottenimento del decreto di riabilitazione del Tribunale /atto notarile di riabilitazione del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede legale in caso di società.

A differenza delle altre tipologie di cancellazione, che riguardano la cancellazione dell’effetto protestato (e del nominativo solo nel caso in cui vengano cancellati tutti i protesti a suo nome), la cancellazione a seguito di riabilitazione si riferisce al “debitore” e consiste nell’eliminazione dell’intera posizione del protestato.

Il rilascio del decreto/atto notarile di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta, con apposito modello di istanza in bollo (da € 16,00) di cancellazione per intervenuta riabilitazione , alla Camera di commercio che ha pubblicato il protesto

Documenti da presentare:

Alla domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto protestato, deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia conforme del decreto di riabilitazione/atto notarile (la copia conforme all'originale del decreto non è necessaria se lo stesso è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d'ufficio dal Tribunale competente).
  • attestazione di pagamento di € 8,00 per diritti di segreteria, per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione e da versare tramite il sistema PAGOPA (allo sportello è ammesso contestuale pagamento tramite POS)

Al termine dell'istruttoria, verrà emesso e comunicato all’interessato un provvedimento di cancellazione del protestato o di rigetto della domanda.

Contro il provvedimento di rigetto e può essere promosso ricorso al Giudice di pace competente.

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