1) Avvio della mediazione

La procedura di mediazione si avvia con il deposito di un modulo di domanda.

Scarica il modulo di domanda editabile in PDF (link) che ti serve, compilalo accuratamente inserendo i dati delle parti coinvolte, l’oggetto della controversia, le ragioni specifiche della pretesa ed il valore della controversia, sottoscrivi la domanda paga le spese di mediazione per il primo incontro e deposita la domanda.

Il deposito presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio dell’Emilia e può avvenire:

  • cartaceo presso lo sportello, previo appuntamento;
  • tramite pec
  • telematicamente attraverso la piattaforma on line ConciliaCamera (link) (registrazione gratuita necessaria), l'accesso avviene esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. La domanda di mediazione in modalità telematica deve essere firmata digitalmente

2) Designazione del Mediatore

Una volta ricevuta la domanda la segreteria dell’Organismo ne verifica la correttezza e nella persona del Responsabile dell’Organismo provvede alla nomina di un mediatore che possiede competenze specifiche nella materia della controversia.
Entro 15 giorni dal deposito regolare della domanda riceverai la convocazione al primo incontro con indicazione di data e orario e nome del Mediatore incaricato. Il primo incontro si svolge non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda.

3) Gli incontri di mediazione

Gli incontri di mediazione possono tenersi in presenza presso le sedi dell’Organismo in Parma, Piacenza e Reggio Emilia , possono altresì essere organizzati anche a distanza mediante sistemi di audio-video-conferenza individuati dall'Organismo.

La mediazione inizia già nel primo incontro, durante il quale il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione già durante tale incontro o con ulteriori incontri. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Il primo incontro non è di norma rinviabile salva la possibilità dell’Organismo di concedere un breve rinvio d’ufficio per motivi eccezionali e documentati e purché la richiesta pervenga:

  • da parte istante e solo a fronte dell’avvenuta adesione di tutte le parti invitate
  • da parte chiamata solo a fronte del deposito di adesione alla procedura

Negli incontri successivi al primo è possibile richiedere un rinvio d’ufficio purché la richiesta pervenga alla segreteria almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata dell’incontro.

Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione, con l’assistenza di un avvocato per le materie obbligatorie.

Solo in presenza di giustificati motivi che impediscono la partecipazione personale è ammessa la delega sostanziale ad altro soggetto a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia ( art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010). La delega è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento d'identità del delegante. Alla delega deve essere allegata copia non autenticata del documento d'identità del delegato.

L'Organismo rende disponibile un fac simile (link) di delega/procura sostanziale precisando che resta comunque rimessa all'esclusiva responsabilità delle parti la forma della procura,

4) Conclusione della Mediazione

Il mediatore facilita le trattative fino al raggiungimento di un accordo. Se le parti raggiungono un'intesa, il mediatore redige un verbale al quale è allegato l'accordo conciliativo che può costituire titolo esecutivo.


Questa pagina ti è stata utile?