Lo svolgimento della mediazione si avvale degli strumenti più idonei al caso concreto resi disponibili dal D.Lgs. n. 28/20210 e ss. mm. e ii:

  • articolo 8-bis che disciplina la formazione e sottoscrizione digitale degli atti della procedura quando l’intero procedimento, con il consenso di tutti, si svolge con modalità telematica nel rispetto del CAD. Nella mediazione con modalità telematica (art. 8 bis) tutti i partecipanti firmano digitalmente e gli atti, nativi digitali, sono conservati secondo le norme del CAD.

È possibile avviare una procedura di mediazione in modalità telematica, o aderirvi:

  1. utilizzando la piattaforma ConciliaCamera (la registrazione e l'utilizzo dei servizi online di ConciliaCamera sono completamente gratuiti);
  2. inviando la domanda di mediazione ed il modulo di adesione firmati digitalmente dalle parti all'indirizzo P.E.C.: cciaa@pec.emilia.camcom.it.

Per accedere ai servizi in modalità telematica è obbligatorio il possesso della firma digitale o della firma elettronica qualificata.

  • articolo 8-ter che assicura a ciascuna delle parti che lo richieda la partecipazione da remoto agli incontri e regola la firma degli atti che, in assenza del consenso di tutte le parti dovranno essere firmati analogicamente davanti al mediatore. Gli incontri sono organizzati a distanza mediante sistemi di audio-video-conferenza individuati dall'Organismo.

Questa pagina ti è stata utile?