Servizio di mediazione civile e commerciale ex DLgs 28/2010 - Aggiornamento Criteri di Calcolo


Per le istanze depositate dal 2 novembre 2026 l'Organismo di mediazione della Camera di commercio dell’Emilia aggiorna le modalità di quantificazione delle ulteriori spese di mediazione in base ai criteri di flessibilità ed equità previsti dal D.M. 150/2023 attraverso un calcolo proporzionale e ponderata della tariffa base.

Determinazione della Tariffa Base della procedura

Mentre i costi di avvio e del primo incontro rimangono invariati, per la prosecuzione della procedura o in caso di conciliazione le ulteriori spese sono determinate attraverso una tariffa base proporzionale e ponderata, sulla quale si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.

L'indennità base viene calcolata in misura proporzionale al valore effettivo della controversia e ponderata con un incremento del 10% per ciascuno dei seguenti fattori di complessità oggettiva, rilevabili dagli atti anche nel corso del procedimento:

Fattori di ponderazione

Condizione procedurale e tracciabilita' a fascicolo

Coefficiente (Kcomp)

Intervento CTM

Intervento o nomina del Consulente Tecnico di Mediazione (CTM)

+10% (+0,10)

Ampliamento Non Patrimoniale

Introduzione di questioni o accordi privi di valore economico espresso.

+10% (+0,10)

Intervento del Notaio

Accordo conciliativo che richiede l'intervento del Notaio per la trascrizione

+10% (+0,10)

Parte Estera

Lite nazionale con almeno una parte residente o con sede all'estero

+10% (+0,10)

Durata oltre 6 Mesi

Procedura che supera i 6 mesi ordinari mediante proroga scritta a verbale.

+10% (+0,10)

Applicazione delle Maggiorazioni e Riduzioni di Legge (D.M. 150/2023)

Sull'indennità base così determinata si applicano le disposizioni ministeriali di rito e di esito:

  • Riduzione di 1/5 (-20%): per le procedure obbligatorie per legge o demandate dal giudice (art. 30, c. 4);
  • Maggiorazione per conciliazione: +10% se l'accordo è raggiunto al primo incontro, ovvero +25% se raggiunto in incontri successivi (art. 31);
  • Detrazione del primo incontro: dall'importo finale risultante viene scomputata la somma già corrisposta all'atto dell'avvio/adesione ai sensi dell'art. 28, c. 5.

L'importo totale dovuto non potrà in nessun caso superare il massimale previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 150/2023 per il corrispondente scaglione di valore.

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